Ordinanza n. 363/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 247/1981
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità
sanitarie locali), promossi con ricorsi dei Presidenti della Regione
Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 26
ed il 29 giugno 1981, depositati in cancelleria il 3 ed il 7 luglio
1981 ed iscritti ai nn. 37 e 44 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione
Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 247 del 28 maggio 1981
(Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), per asserito
contrasto con gli artt. 117,118 e 119 della Costituzione;
che analoga impugnativa è stata proposta, con altro ricorso
notificato il 29 giugno 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano,
limitatamente ai commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 1 del
d.l. n. 247 del 1981, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n.
10, 16, comma primo, e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R.
n. 670 del 1972;
che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere decisi con
unica ordinanza;
che, per altro, il d.l. n. 247 del 1981 - cui si riferiscono le
impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non è
stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto
dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte
le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse
a forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per
necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come
non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da
ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 28 maggio 1981, n. 247
(Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate, con i
ricorsi in epigrafe, rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla
Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7,8 n. l,
9 n. 10, 16, primo comma, e 78 dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte