Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 283/1962
  • art. 242legge 283/1962
  • art. 243legge 283/1962
  • art. 247legge 283/1962
  • art. 250legge 283/1962
  • art. 262legge 283/1962

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e

quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli

articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi

sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:

Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze

alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 28

maggio 1982 dal Pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 533 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 28

maggio 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, 101, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione,

l'illegittimità: a) dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile

1962, n. 283, "in quanto non fa obbligo al capo del laboratorio di

denunciare immediatamente all'autorità giudiziaria competente i

prodotti risultati alle analisi non corrispondenti ai requisiti

fissati dalla legge"; b) dell'art. 1, quinto comma, della legge 30

aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui consente al medico o al

veterinario provinciale di omettere ogni denuncia quando l'analisi di

revisione non confermi quella di prima istanza e di ritardare

comunque la denuncia ad analisi di revisione effettuata";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via

principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;

Considerato che il giudice a quo ha sollevato le questioni di

legittimità costituzionale a seguito di una nota inviatagli dal

Medico provinciale di Lucca, per ottenere la nomina di un difensore

d'ufficio a tale Nardini Sergio, "non meglio qualificato", che aveva

presentato istanza di revisione dell'analisi di un campione di pane

risultato alla prima analisi "non regolamentare";

che, quindi, essendo il Pretore informato delle indagini in

corso, le dedotte censure, in quanto basate sul presupposto di una

mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie,

ogni rilevanza, risultando il Pretore già informato delle indagini

in corso;

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 1,

quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 109 e 112 della

Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 28 maggio

1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte