Ordinanza n. 363/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e
quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 28
maggio 1982 dal Pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 533 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza del 28
maggio 1982, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma, 101, secondo comma, 109 e 112 della Costituzione,
l'illegittimità: a) dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 aprile
1962, n. 283, "in quanto non fa obbligo al capo del laboratorio di
denunciare immediatamente all'autorità giudiziaria competente i
prodotti risultati alle analisi non corrispondenti ai requisiti
fissati dalla legge"; b) dell'art. 1, quinto comma, della legge 30
aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui consente al medico o al
veterinario provinciale di omettere ogni denuncia quando l'analisi di
revisione non confermi quella di prima istanza e di ritardare
comunque la denuncia ad analisi di revisione effettuata";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via
principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato le questioni di
legittimità costituzionale a seguito di una nota inviatagli dal
Medico provinciale di Lucca, per ottenere la nomina di un difensore
d'ufficio a tale Nardini Sergio, "non meglio qualificato", che aveva
presentato istanza di revisione dell'analisi di un campione di pane
risultato alla prima analisi "non regolamentare";
che, quindi, essendo il Pretore informato delle indagini in
corso, le dedotte censure, in quanto basate sul presupposto di una
mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie,
ogni rilevanza, risultando il Pretore già informato delle indagini
in corso;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 1,
quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 109 e 112 della
Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 28 maggio
1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte