Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1999

Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 37legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del conflitto tra poteri

dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati

del 30 settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni

espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio

Abrami, promosso dal Tribunale di Roma, sezione 5.a penale, con

ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed iscritto al n. 108 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico dell'on.

Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione in conseguenza

delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate nei confronti del pretore

di Venezia dott. Abrami, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1

dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre

1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse

dallo Sgarbi, per le quali pende il relativo procedimento penale,

sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni di

parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente, dopo aver richiamato alcune sentenze

di questa Corte che hanno contribuito a chiarire il contenuto della

prerogativa di cui all'art. 68 Cost., osserva che la delibera della

Camera è andata di contrario avviso rispetto al parere espresso

dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che aveva invece

ritenuto di dover escludere l'insindacabilità in conseguenza del

carattere prettamente personale della polemica intercorsa tra l'on.

Sgarbi ed il giudice Abrami;

che nel caso specifico il deputato aveva espresso delle accuse

nei confronti del dott. Abrami a causa di una sentenza penale di

condanna da quest'ultimo emessa nei suoi confronti; ne consegue che

tali dichiarazioni, profferite in ambito estraneo al Parlamento,

debbono ritenersi, ad avviso del ricorrente, null'altro che una

questione personale tra i due, alla quale non può ricollegarsi in

alcun modo l'esercizio della funzione di deputato.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è

chiamata preliminarmente a deliberare, in assenza di contraddittorio,

se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un

conflitto devoluto alla sua competenza, impregiudicata ogni ulteriore

decisione;

che il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio del quale è

investito, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo

abilitato a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui

appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso

esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da

questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,

svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un

conflitto di attribuzione;

che, allo stesso modo, la Camera dei deputati è legittimata ad

essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a

dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta

in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il

Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza

dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei presupposti,

del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68,

primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni

espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso di cui in

epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Roma;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione

per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine

di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma,

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte