Ordinanza n. 363/1999
Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del conflitto tra poteri
dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati
del 30 settembre 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Antonio
Abrami, promosso dal Tribunale di Roma, sezione 5.a penale, con
ricorso depositato il 25 gennaio 1999 ed iscritto al n. 108 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico dell'on.
Vittorio Sgarbi, imputato del reato di diffamazione in conseguenza
delle dichiarazioni dal medesimo rilasciate nei confronti del pretore
di Venezia dott. Abrami, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1
dicembre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 30 settembre
1998 con la quale quest'ultima ha dichiarato che le opinioni espresse
dallo Sgarbi, per le quali pende il relativo procedimento penale,
sono da ritenersi espresse nell'esercizio delle funzioni di
parlamentare, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione;
che il Tribunale ricorrente, dopo aver richiamato alcune sentenze
di questa Corte che hanno contribuito a chiarire il contenuto della
prerogativa di cui all'art. 68 Cost., osserva che la delibera della
Camera è andata di contrario avviso rispetto al parere espresso
dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, che aveva invece
ritenuto di dover escludere l'insindacabilità in conseguenza del
carattere prettamente personale della polemica intercorsa tra l'on.
Sgarbi ed il giudice Abrami;
che nel caso specifico il deputato aveva espresso delle accuse
nei confronti del dott. Abrami a causa di una sentenza penale di
condanna da quest'ultimo emessa nei suoi confronti; ne consegue che
tali dichiarazioni, profferite in ambito estraneo al Parlamento,
debbono ritenersi, ad avviso del ricorrente, null'altro che una
questione personale tra i due, alla quale non può ricollegarsi in
alcun modo l'esercizio della funzione di deputato.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è
chiamata preliminarmente a deliberare, in assenza di contraddittorio,
se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un
conflitto devoluto alla sua competenza, impregiudicata ogni ulteriore
decisione;
che il Tribunale di Roma, in ordine al giudizio del quale è
investito, è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo
abilitato a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui
appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso
esercitate, in conformità del principio, ripetutamente affermato da
questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,
svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in un
conflitto di attribuzione;
che, allo stesso modo, la Camera dei deputati è legittimata ad
essere parte del presente conflitto, essendo organo competente a
dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta
in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
Tribunale di Roma lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei presupposti,
del potere, spettante alla Camera dei deputati in base all'art. 68,
primo comma, Cost., di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni
espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di
Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso di cui in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Roma;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione
per essere depositati nella cancelleria della Corte entro il termine
di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26, terzo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte