Ordinanza n. 364/1998
Altra decisione · depositata il 06/11/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
usata come parametro
citata
- art. 22legge 689/1981
- art. 23legge 689/1981
- art. 8legge 890/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1997 dal
pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ciravegna
Elisabetta e il comune di Torino ed altra iscritta al n. 82 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il pretore di Torino, nel corso di un giudizio di
opposizione ad una ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23
della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 9 dicembre
1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che
la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si
applichi anche al termine di dieci giorni di cui all'art. 8, terzo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari);
che, ad avviso del rimettente, la mancata sospensione del termine
di cui alla norma precitata risulterebbe irragionevole e lesiva del
diritto di difesa del notificatario il quale, durante il periodo
feriale, avrebbe notevoli difficoltà a ritirare il piego
notificatogli entro i dieci giorni previsti per la compiuta giacenza
e, quindi, di conoscere l'atto che gli è stato notificato;
che, essendo rimesso alla scelta della parte istante il modo con
cui fare eseguire la notifica (a mezzo posta o personalmente
dall'ufficiale giudiziario), la parte stessa assumerebbe una
innegabile ed ingiustificata posizione di vantaggio nei confronti del
destinatario dell'atto.
Considerato che, con sentenza n. 346 del 1998, successiva
all'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge
20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che il piego sia
restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio
postale;
che, a seguito di tale pronuncia sopravvenuta, gli atti vanno
restituiti al giudice rimettente perché valuti se la questione di
legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742, sia da ritenere tuttora rilevante nei termini prospettati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte