Ordinanza n. 365/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42r.d. 148/1931
- art. 58r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto 3 e
dell'art. 58, all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle
norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con
quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dalla
Corte di Cassazione sul ricorso proposto da A.T.A.M. e Bartolucci
Giancarlo iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 42, punto 3
e dell'art. 58, all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 nella parte in cui
escluderebbero la giurisdizione sia del giudice ordinario che del
giudice amministrativo, in materia di impugnativa di provvedimenti
disciplinari nei confronti del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
richiamando la sentenza n. 240 del 1984 di questa Corte e chiedendo che
la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
con la richiamata sentenza n. 240 del 1984.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 42, punto 3, e dell'art. 58 all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n.
148, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte