Ordinanza n. 365/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 94/1979
usata come parametro
citata
- art. 53Testo unico IVA
- art. 53d.P.R. 24/1979
- art. 3d.P.R. 24/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31
marzo 1979, n. 94 ("Disposizioni transitorie e di attuazione del
d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, nonché norme integrative e correttive
dello stesso decreto e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di imposta sul valore aggiunto"); promosso con ordinanza emessa il 12
marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Alessandria,
iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell'anno 1980:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'Ufficio IVA di Alessandria notificava alla ditta
Automarket di Cassola Carlo nel settembre 1978 distinti avvisi di
rettifica ed irrogazione pene pecuniarie per omessa fatturazione di
vendita negli anni 1973-77 di autovetture usate;
che il Cassola, il quale non proponeva ricorso avverso gli
anzidetti avvisi, non era in possesso del registro di carico e
scarico, allora richiesto per poter vincere la presunzione di
cessioni e di acquisti di cui all'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633;
che in data 5 marzo 1979 l'ufficio IVA notificava sulla base
degli avvisi suddetti ingiunzioni di pagamento, avverso le quali il
contribuente proponeva ricorso, fra l'altro richiamando il d.P.R. 29
gennaio 1979, n. 24, che aveva modificato l'art. 53 citato - con
efficacia retroattiva al 1° gennaio 1973, ai sensi dell'art. 3,
quarto comma, dello stesso decreto - nel senso di rendere possibile
il superamento della presunzione prevista nel detto articolo
attraverso altri documenti in possesso del contribuente;
che la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria, su
istanza del ricorrente, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, contenente
disposizioni transitorie e di attuazione del d.P.R. 29 gennaio 1979,
n. 24, nonché norme integrative e correttive dello stesso decreto e
del d.P.R. n. 633/72 in materia di i.v.a., in riferimento agli artt.
3, 23 e 24 Cost.; e precisamente nella parte in cui esclude dai
benefici ivi previsti gli accertamenti divenuti definitivi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso, anche nel
caso in cui le pene pecuniarie non siano state ancora pagate, in
quanto ciò costituirebbe un trattamento discriminatorio fra
contribuenti e verrebbe impedito al ricorrente di provare l'assenza
di ogni violazione a suo carico;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni;
Considerato che l'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94
stabilisce, al primo comma, che le disposizioni del quarto comma
dell'art. 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (che dispone
l'efficacia retroattiva all'1 gennaio 1973, fra l'altro, del
nuovo testo dell'art. 53 del d.P.R. n. 633/72) "non danno luogo a
rimborso di imposte né a ripetizione di imposte rimborsate in
dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti
comunque definitivi anteriormente all'entrata in vigore dello stesso
decreto";
che la censura appare chiaramente infondata, in quanto:
a) circa l'art. 3 Cost., certamente non identiche, né analoghe
sono le situazioni del contribuente a seconda che l'accertamento nei
suoi confronti sia divenuto definitivo o meno: conseguentemente,
l'aver discriminato, con riguardo all'applicazione di una nuova
normativa, tra situazioni definitive e situazioni pendenti circa l'
an e il quantum di un'obbligazione tributaria costituisce
indubbiamente un uso non irrazionale della discrezionalità da parte
del legislatore;
b) riguardo all'art. 24 Cost. esso non è correttamente
invocato là dove, come nel caso di specie, la norma censurata non
attiene alla tutela processuale di determinate situazioni
sostanziali, ma circoscrive (non irrazionalmente, come detto sub a)
la stessa sussistenza di posizioni di diritto sostanziale;
che, peraltro, non può non osservarsi che il legislatore, nel
dettare la disciplina censurata, si è sostanzialmente uniformato
anche al principio affermato da questa Corte con riferimento alle
proprie pronunce di illegittimità costituzionale (art. 136 Cost.),
che non hanno effetto nei confronti dei rapporti esauriti (cfr. sent.
139/84);
che la censura in riferimento all'art. 23 Cost. è assolutamente
priva di motivazione;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del d.P.R. 31 marzo 1979, n. 94,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte