Ordinanza n. 365/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 500legge 63/2001
- art. 16legge 63/2001
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2,
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 16 della
legge 1 marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova
in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'art. 111
della Costituzione), promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 2001
dal Tribunale di Rossano, il 14 giugno 2001 dal Tribunale militare di
Torino ed il 28 settembre 2001 dal Tribunale di Castrovillari,
rispettivamente iscritte ai nn. 931 e 939 del registro ordinanze 2001
ed al n. 26 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 1ª serie speciale, nn. 47 e 48, dell'anno
2001 e n. 5, dell'anno 2002.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse,
rispettivamente, il 25 giugno 2001 (r.o. n. 931 del 2001) ed il
28 settembre 2001 (r.o. n. 26 del 2002), il Tribunale di Rossano ed
il Tribunale di Castrovillari hanno sollevato, in relazione agli
artt. 3, 24, primo comma, 111, primo e quarto comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500,
comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano
essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova
dei fatti affermati";
che la norma censurata violerebbe, innanzitutto, l'art. 3
Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'attuale sistema di
assunzione e di valutazione della prova nel processo penale, in
quanto farebbe dipendere le risultanze probatorie da "fenomeni
soggettivi extraprocessuali (come la capacità o meno di ricordare
del teste)";
che sarebbe altresì compromesso il diritto di difesa della
persona offesa, con violazione dell'art. 24, primo comma, Cost.,
risultando inconsistente l'effettività della tutela dei diritti
della parte civile costituita, per le ipotesi di testi reticenti o
che affermano di non ricordare il contenuto delle dichiarazioni rese
nella fase delle indagini preliminari;
che risulterebbe violato, ancora, l'art. 111, primo e quarto
comma, Cost., sotto il profilo del contrasto con il "principio di non
dispersione dei mezzi di prova" - affermato da questa Corte con
sentenza n. 255 del 1992 - anch'esso costituente espressione del
"giusto processo": e ciò in quanto la dichiarazione resa nella fase
delle indagini preliminari, attraverso il meccanismo delle
contestazioni, diverrebbe oggetto di pieno contraddittorio tra le
parti e, dunque, "parte essenziale di un procedimento probatorio
ispirato al modello costituzionale";
che la norma censurata contrasterebbe, infine, con l'art. 112
Cost., in quanto, introducendo limitazioni probatorie di portata tale
da privare di efficacia la legge penale, vanificherebbe il diritto di
azione "privando di effettiva tutela i diritti inviolabili
riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale";
che, con ordinanza emessa il 14 giugno 2001 (r.o. n. 939 del
2001), il Tribunale militare di Torino ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette
per le contestazioni possano essere valutate ai fini della
credibilità del teste e come prova dei fatti in esse affermati, se
sussistono altri elementi che ne confermano la attendibilità";
che, a parere del rimettente, la norma censurata si porrebbe
in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole
diseguaglianza di trattamento tra imputati in relazione al tipo di
processo prescelto dall'indagato, poiché nel caso di opzione per il
rito abbreviato tutte le dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari avrebbero piena utilizzazione probatoria, a differenza di
quanto previsto per il rito ordinario: con la possibilità, quindi,
"di decisioni giudiziali opposte, in presenza degli stessi elementi
di fatto conosciuti dal giudice";
che sarebbe altresì compromesso il principio del libero
convincimento del giudice espresso nell'art. 101 Cost., atteso che
l'organo giudicante, anche quando si convinca della veridicità delle
dichiarazioni rese in fase di indagini, non può pienamente
utilizzarle a fini probatori e, dunque, si vede costretto a formulare
in sentenza "affermazioni del tutto contrarie al proprio
convincimento motivatamente raggiunto";
che nei giudizi di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le
questioni siano dichiarate infondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni
fra loro del tutto analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con un'unica decisione;
che, al di là della varietà dei parametri invocati e delle
singole scansioni argomentative, tutti i profili investiti dalle
questioni in esame risultano già ampiamente scrutinati da questa
Corte con l' ordinanza n. 36 del 2002;
che in tale pronuncia questa Corte ha in particolare
rimarcato "come l'art. 111 della Costituzione abbia espressamente
attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio,
anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto
alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in
assenza della dialettica delle parti": con conseguente
predisposizione, per la fase del dibattimento, di meccanismi
normativi idonei alla salvaguardia "da contaminazioni probatorie
fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini
preliminari" (cfr., oltre la già citata ordinanza n. 36 del 2002, la
sentenza n. 32 del 2002);
che, in tale prospettiva, appare quindi pienamente coerente
con i principi sanciti dalla citata norma costituzionale che
l'istituto delle contestazioni non operi "quale meccanismo di
acquisizione illimitato ed incondizionato" di dichiarazioni raccolte
prima ed al di fuori del contraddittorio: esigenza, questa, che "la
composita disciplina dettata dall'art. 500 del codice di rito ha
soddisfatto con l'attuale formulazione, prevedendo, da un lato, un
parametro di valutazione oggettivamente circoscritto delle
dichiarazioni lette per le contestazioni e, dall'altro, ipotesi di
eccezionale utilizzabilità pleno iure";
che pertanto la norma censurata, espressione di una precisa e
ragionevole opzione del legislatore in attuazione dei principi
sanciti nel novellato art. 111 della Costituzione, non risulta
neppure in contrasto - come parimenti evidenziato nella citata
ordinanza n. 36 del 2002 - con gli altri parametri invocati dagli
odierni rimettenti: non con quello del libero convincimento del
giudice, poiché detto principio "non può che riferirsi alle prove
legittimamente formate ed acquisite"; non con quelli della
obbligatorietà dell'azione penale e dell'effettività della tutela
giurisdizionale dei diritti, poiché essi non possono ritenersi lesi
da limiti di utilizzazione probatoria che si configurano "come la
naturale e coerente conseguenza di scelte sistematiche, in linea con
i principi costituzionali"; non con quello di eguaglianza in
relazione al diverso regime di utilizzazione probatoria nel rito
abbreviato, avuto riguardo alle evidenti peculiarità di tale rito
speciale; e neppure, infine, con il principio dell'obbligo di
motivazione, essenzialmente inteso come esigenza di un prodotto
argomentativo coerente e privo di vizi logici: invero, "i limiti
probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni non
incidono affatto sulla coerenza intrinseca della motivazione che il
giudice è chiamato a svolgere [...] posto che, ove così non fosse,
[...] qualsiasi prova non utilizzabile (perché, ad esempio, assunta
contro i divieti previsti dalla legge) comprometterebbe l'obbligo di
motivazione, per il sol fatto di essere apparsa "persuasiva" nel foro
interno del giudicante";
che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate
manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 500, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo
comma, 101, 111, primo e quarto comma, e 112 della Costituzione dal
Tribunale di Rossano, dal Tribunale di Castrovillari e dal Tribunale
militare di Torino, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte