Ordinanza n. 366/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 primo
comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevotazioni
tributarie), promosso con l'ordinanza emessa il 18 febbraio 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Padova, sui ricorsi riuniti
proposti da Tormen Igino ed altro, iscritta al n. 10 del registro
ordinanze 85 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
137 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non
estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF
riconosciuta per le pensioni di guerra.
Considerato che identica questione è stata ritenuta non fondata
dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze
n. 199 del 1981, n. 184 del 1982 e n. 307 del 1985), non essendosi
ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto;
che nella ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti
nuovi e comunque tali da indurre la Corte a modificare il proprio
orientamento.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento all'art. 3
Cost., sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte