Ordinanza n. 366/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3r.d.l. 2/1940
usata come parametro
citata
- art. 1r.d. 3269/1923
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a,
r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale
sull'entrata), convertito in l. 19 giugno 1940, n. 762; promosso con
ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dalla Corte d'appello di Napoli,
iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 1981;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento vertente tra la s.p.a.
Industrie carboniche meridionali e l'Amministrazione delle finanze
dello Stato ed avente per oggetto la pretesa di rimborso di una somma
pagata a titolo di imposta generale sull'entrata per canoni riscossi
in un contratto di locazione di un giacimento minerario, la Corte
d'appello di Napoli con ordinanza del 16 aprile 1975 (reg. ord. n. 39
del 1981) sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio
1940, n. 2, conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, nella parte in cui
non escludeva dall'i.g.e. i canoni delle locazioni di miniere;
che la Corte precisava come nella specie si trattasse di un
contratto qualificabile bensì come locazione ma da ricondurre, per
giurisprudenza costante della Cassazione, all'art. 1, tariffa all. A,
della "legge di registro" (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, vigente
all'epoca dei fatti) che assoggettava all'imposta di registro
qualunque atto oneroso, "traslativo del diritto" di prendere
materiale da terreni o da miniere, dovendo ivi comprendersi ogni atto
anche ad effetto obbligatorio;
che, ad avviso della Corte, la sottoposizione del medesimo atto
a due imposte indirette, ossia all'imposta di registro, in quanto
considerato per fictio iuris come atto traslativo, ed all'i.g.e., in
quanto considerato nella sua vera natura di locazione, contrastava
col principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.,
tanto più considerando che l'art. 1, lett. a, l. n. 762 del 1940
escludeva espressamente dall'i.g.e. i corrispettivi delle alienazioni
immobiliari;
Considerato che la questione deve ritenersi manifestamente
infondata giacché l'inserimento di un medesimo evento economico in
due distinte fattispecie tributarie non contrasta in alcun modo col
principio di cui all'art. 53 Cost., ben potendo il medesimo fatto
essere rivelatore di capacità contributiva ai fini di una pluralità
di tributi; il che si verifica appunto nella specie, concernendo
l'imposta di registro il trasferimento del godimento delle miniere, e
l'i.g.e. il relativo vantaggio patrimoniale;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, lett. a, r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2
conv. in l. 19 giugno 1940, n. 762, sollevata in riferimento all'art.
53 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte