Ordinanza n. 366/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 12/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, della legge
2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con
ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O.,
iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore
di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni di vecchiaia erogate
dall'E.N.A.S.A.R.C.O., di importo superiore a cinque milioni di lire
annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente dal
10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo;
che la norma impugnata darebbe luogo a disparità di
trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato limite di
cinque milioni, malgrado il tasso di svalutazione intervenuto nel
frattempo e l'elevazione dei massimali e delle aliquote di
contribuzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che essa è prospettata limitatamente ad una assunta
disparità di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati con
conseguente violazione del principio di eguaglianza;
che sotto tale specifico profilo la denunciata disciplina non
contrasta con l'art. 3 Cost., dato che essa è applicabile,
indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento
previdenziale, a tutti i soggetti beneficiari e che pertanto va
dichiarata la manifesta infondatezza della questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12
(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte