Ordinanza n. 366/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto
comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui reditti e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze
tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
1982, n. 516, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 20 giugno e il 18
luglio 1991 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo sui
ricorsi proposti da Praino Maria e Russo Liliana contro l'ufficio
Imposte Dirette di Sanremo, iscritte ai nn. 134 e 135 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Sanremo, sul
ricorso proposto da Russo Liliana contro l'ufficio Imposte Dirette di
Sanremo, con ordinanza del 18 luglio 1991 (R.O. n. 134 del 1993),
pervenuta alla Corte costituzionale il 15 marzo 1993, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma,
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;
che, a parere della remittente, sarebbe violato l'art. 3 della
Costituzione, in quanto risultano equiparate le posizioni di chi non
aveva presentato la denunzia dei redditi pur essendovi tenuto e
quella di chi non la aveva presentata in quanto non vi era tenuto;
che la medesima questione è stata sollevata dalla stessa
Commissione Tributaria con ordinanza del 20 giugno 1991, pervenuta
alla Corte il 15 marzo 1993 (R.O. n. 135 del 1993), nel giudizio
proposto da Praino Maria contro l'Ufficio II.DD. di Sanremo;
che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ha concluso per la inammissibilità, essendo le
ordinanze di rimessione prive di indicazioni delle controversie a
quibus nonché di motivazione sulla rilevanza o, nel merito, per la
infondatezza;
Considerato che i due giudizi vanno riuniti perché prospettano la
medesima questione;
che manca del tutto la motivazione sulla rilevanza della
questione sollevata, non risultando nemmeno la necessaria esposizione
del fatto;
che pertanto le questioni sono manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma,
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie),
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla
Commissione Tributaria di 1° grado di Sanremo con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: GRECO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte