Ordinanza n. 366/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.lgs. 449/1992
- art. 21legge 395/1990
usata come parametro
citata
- art. 9legge 19/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle
sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a
norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da
Scoglietti Domenico contro il Ministero della giustizia, iscritta al
n. 604 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 44, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale
dell'Emilia-Romagna, investito del ricorso presentato da un agente di
custodia per l'annullamento del provvedimento di destituzione dal
servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449
(Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del
Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi
procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre
1990, n. 395), nella parte in cui fissa il termine di novanta giorni
per la conclusione del procedimento disciplinare;
che il Collegio rimettente osserva, in via preliminare, che
tale termine è perentorio, come quello stabilito dall'art. 9,
secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, cui la norma
denunciata si ispira;
che entrambe le disposizioni citate pongono un termine entro
cui può essere esercitato il potere disciplinare a seguito di
condanna penale;
che il Tribunale amministrativo condivide le censure di
illegittimità costituzionale avanzate dall'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato nella decisione n. 16 del 1997, in relazione
all'art. 9, secondo comma, della citata legge n. 19, e solleva, a sua
volta, questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma
posta dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992;
che è intervenuto nel senso della infondatezza il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale verte
sull'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 449 del 1992, per
violazione dei principi posti dall'art. 3 e dall'art. 97 della
Costituzione;
che il Collegio rimettente richiama gli argomenti mossi dal
Consiglio di Stato nel sollevare questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19 del
1990;
che detta questione è stata dichiarata non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 197 del 1999;
che il contenuto della norma denunciata è assimilabile a
quello dell'art. 9, secondo comma, della legge n. 19, ora menzionata;
che non sono mosse ulteriori censure, né prospettati nuovi
argomenti rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza
n. 197 del 1999;
che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni
disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e
per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma
dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte