Ordinanza n. 366/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 130d.lgs. 112/1998
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con
ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal Tribunale di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra A. T. e l'INPS ed altro, iscritta al
n. 87 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che nel corso di un procedimento nel quale è stata
richiesta la condanna dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (INPS) "alla corresponsione dell'indennità di
accompagnamento", il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del
16 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) per violazione dell'art. 77, primo comma, della
Costituzione;
che, secondo il giudice a quo la disposizione impugnata, nel
disporre che l'INPS "è passivamente legittimato" nei giudizi
relativi alla concessione di provvidenze economiche spettanti a
titolo di invalidità civile, contrasta con la legge di delegazione
15 marzo 1997, n. 59, e viola l'art. 77, primo comma, della
Costituzione, in quanto con detta legge "il Governo non era stato in
alcun modo delegato a conferire funzioni all'INPS";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
deducendo l'infondatezza della questione di costituzionalità;
che si è costituito l'INPS, concludendo nel senso di
"rimettersi" alle decisioni di questa Corte, sulla base della
premessa che identica questione ha già costituito oggetto di un
giudizio di costituzionalità.
Considerato che il Tribunale di Viterbo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
in quanto avrebbe attribuito all'INPS, in violazione della legge di
delegazione, la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto
la corresponsione di provvidenze economiche a favore degli invalidi
civili;
che questa Corte, con l'ordinanza 30 marzo 2001, n. 90, ha
dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di
legittimità costituzionale e che il giudice a quo non propone
argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati, o comunque tali
da indurre la Corte a modificare il relativo orientamento;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata
dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte