Ordinanza n. 366/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.lgs. 237/1998
- art. 59legge 449/1997
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina
dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto
del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47
e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) promosso con ordinanza
emessa il 16 novembre 2001 dal giudice per l'udienza preliminare del
Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di G.F.,
iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,
dell'anno 2002.
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 2001, il
giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in
via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di
inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), nella parte in cui - prevedendo, ai fini
dell'accesso al reddito minimo di inserimento, che l'istante, oltre a
percepire un reddito inferiore ad una determinata soglia, sia privo
di patrimonio, tanto mobiliare (sotto forma di titoli di Stato,
azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e
depositi bancari) che immobiliare (eccettuata, a certe condizioni,
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale) - non
considera "che dei redditi da tali beni ricavati si deve tener conto
ai fini della quantificazione del reddito annualmente goduto e/o, in
ogni caso, non prevede un congruo limite al valore economico di tali
beni", al superamento del quale sia condizionata l'esclusione dal
beneficio;
che il giudice a quo premette di essere investito, quale
giudice dell'udienza preliminare, della richiesta di rinvio a
giudizio di persona imputata dei reati di cui agli artt. 483, 640 e
640-bis cod. pen., per aver percepito somme a titolo di integrazione
del reddito minimo di inserimento, attestando falsamente, nella
relativa domanda, di possedere i requisiti previsti dal d.lgs. n. 237
del 1998;
che il rimettente ricorda come, ai sensi dell'art. 6 del
d.lgs. n. 237 del 1998, l'accesso al reddito minimo di inserimento -
istituto introdotto in via sperimentale dal medesimo decreto
legislativo in alcune aree del territorio nazionale, quale misura di
sostegno a favore delle persone in situazione di difficoltà ed
esposte al rischio della marginalità sociale - sia riservato ai
soggetti privi di reddito, ovvero con reddito che, tenuto conto di
qualsiasi emolumento percepito, non superi la "soglia di povertà",
stabilita (per il 1998) in lire 500.000 mensili, quanto alle persone
che vivano da sole, e in un importo maggiorato sulla base di una
"scala di equivalenza", in presenza di nucleo familiare;
che l'ammissione al beneficio comporta, ai sensi dell'art. 8
del medesimo decreto legislativo, l'attribuzione di una "integrazione
del reddito" pari alla differenza tra la "soglia di povertà" ed il
reddito effettivamente goduto;
che in forza dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 237 del 1998
non possono comunque fruire del reddito minimo di inserimento coloro
che dispongono di un patrimonio, sia mobiliare, sotto forma di titoli
di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento
e depositi bancari; sia immobiliare, fatta eccezione per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo
di proprietà, il cui valore non superi la soglia indicata dal
comune;
che ai fini dell'ottenimento della prestazione - ricorda
ancora il giudice a quo - è richiesta la presentazione di una
domanda al comune, cui va allegata una dichiarazione, sottoscritta a
norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, con la quale il richiedente attesta di essere in
possesso dei prescritti requisiti;
che nel caso di specie era emerso che l'imputato - il quale
aveva presentato nel 1998 domanda al Comune di Isola di Capo Rizzuto
(incluso fra quelli individuati ai fini della sperimentazione),
dichiarando in essa e nell'allegata "autocertificazione" di non aver
goduto di alcun reddito negli anni 1997 e 1998 e di essere privo di
patrimonio nei sensi indicati dall'art. 6, comma 4, del citato
decreto legislativo - risultava in realtà intestatario, unitamente
alla moglie, di un deposito bancario presso un locale istituto di
credito con saldo di lire ventisettemila per gli anni 1997, 1998 e
1999;
che ad avviso del rimettente, a fronte di tale risultanza, la
richiesta di rinvio a giudizio - salva la riconducibilità del fatto
alla nuova e più favorevole previsione punitiva di cui
all'art. 316-ter cod. pen., in luogo di quella degli artt. 640 e
640-bis cod. pen. - dovrebbe essere accolta, poiché il comma 4
dell'art. 6 del d.lgs. n. 237 del 1998 richiede, come condicio sine
qua non per l'accesso al beneficio, che l'istante ed i suoi familiari
siano privi di patrimonio mobiliare, comprendendovi espressamente la
titolarità di depositi bancari;
che il giudice a quo ritiene, tuttavia, che "la rigida e
letterale applicazione" della norma impugnata determini una
irragionevole disparità di trattamento tra chi - non godendo di
alcun reddito, ovvero godendo di un reddito di gran lunga inferiore
alla "soglia di povertà" - resta escluso dall'accesso al reddito
minimo di inserimento solo perché titolare di un deposito bancario
(ovvero di altri beni mobili o immobili) anche di modestissima
entità; e chi - pur godendo di un reddito di una certa consistenza,
ma comunque rientrante nei limiti della "soglia" - è viceversa
ammesso al beneficio, in quanto privo dei suddetti beni;
che tale illogica sperequazione si determinerebbe sia
perché, nel formulare la disposizione oggetto di censura, il
legislatore non avrebbe considerato che i redditi prodotti dai beni
in essa indicati vanno a costituire il redditocomplessivo
dell'interessato; sia perché, in ogni caso - ove pure si ritenga che
la disponibilità dei beni stessi sia di per sé sola sintomatica del
godimento di redditi (anche occulti) incompatibili con la finalità
dell'istituto - una simile presunzione sarebbe ragionevole solo
quando il valore dei beni posseduti superi un "congruo limite";
che il rimettente sottolinea, infine, in punto di rilevanza,
che se la norma denunciata non escludesse "sic et simpliciter" dal
reddito minimo di inserimento chi si trova nelle condizioni da essa
indicate, ovvero subordinasse l'esclusione "al superamento di un
certo limite" (di valore dei beni posseduti), l'imputato nel giudizio
a quo - risultato, dalle indagini di polizia giudiziaria, privo di
qualsiasi reddito e, dunque, in condizioni di assoluta indigenza, al
pari dei suoi familiari - avrebbe chiesto e percepito legittimamente
le provvidenze ed andrebbe pertanto esente da responsabilità penale.
Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità
costituzionale della condizione negativa di accesso, di ordine
patrimoniale, all'istituto del reddito minimo di inserimento,
prevista dall'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237;
che a fondamento del quesito di costituzionalità, formulato
peraltro in maniera ambigua ed ancipite - la norma viene impugnata,
infatti, da un lato, nella parte in cui non considera che dei redditi
ricavati dai beni in essa indicati "si deve tener conto ai fini della
quantificazione del reddito annualmente goduto" dall'interessato
(censura di non chiaro significato, quanto al tipo di pronuncia
invocata); dall'altro lato, e in via alternativa, nella parte in cui
non prevede "un congruo limite" al valore economico dei beni la cui
disponibilità è ostativa alla fruizione del beneficio - il giudice
a quo adduce una irragionevole disparità di trattamento derivante
non già dalla norma in sé, quanto piuttosto dalla sua "rigida e
letterale applicazione";
che il rimettente non si dà carico, tuttavia, di verificare,
ancor prima di sollevare la questione, se la disposizione si presti
ad una interpretazione diversa da quella censurata: una
interpretazione, cioè, che - avuto riguardo alla fattispecie oggetto
del giudizio a quo - escluda la preclusione dell'accesso al beneficio
nel caso di disponibilità di beni di valore pari ad una esigua
frazione del reddito mensile che segna la "soglia di povertà"
rilevante in subiecta materia, e talmente prossima allo zero da
rendere la condizione di possidenza puramente "nominale";
che una simile indagine appariva invero doverosa a fronte sia
della lettera che della ratio dalla norma: quest'ultima nega infatti
la prestazione ai soggetti che dispongano non già, puramente e
semplicemente, di determinati beni mobili a carattere finanziario o
di beni immobili, quanto piuttosto di un "patrimonio sotto forma" dei
predetti beni; e ciò nella presunzione che siffatta disponibilità
patrimoniale - secondo quanto lo stesso rimettente del resto adombra
- sia indice di una capacità economica, ancorché "minimale",
incompatibile con il carattere "estremo" della misura di sostegno in
questione;
che il rimettente ha lasciato pertanto incompiuto quel
tentativo di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione
adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice
è tenuto prima di sollevare l'incidente di costituzionalità (cfr.,
ex plurimis, ordinanze n. 322 del 2001, n. 177 e n. 592 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in
via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di
inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Crotone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte