Ordinanza n. 367/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.P.R. 914/1977
- art. 3d.P.R. 914/1977
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 49legge 576/1975
- art. 19legge 576/1975
- art. 1legge 576/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 6
dicembre 1977, n. 914 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634, concernente la disciplina dell'imposta di
registro, e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, concernente la
disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) promossi con
ordinanze emesse il 2 giugno 1980
dalla Commissione tributaria di 1° grado di Siracusa, il 24 febbraio
1982 dalla Commissione tributaria di 2° grado di Catania e l' 8
febbraio 1982 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Brindisi,
iscritte rispettivamente al n. 155 del registro ordinanze 1981, al n.
144 del registro ordinanze 1984 e al n. 51 del registro ordinanze
1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179
dell'anno 1981, n. 197 dell'anno 1984 e n. 137- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Tafuri
Gaetano ed avente ad oggetto il pagamento dell'imposta di registro
per un atto di vendita registrato il 17 gennaio 1977, la Commissione
tributaria di primo grado di Siracusa con ordinanza del 2 giugno 1980
(reg. ord. n. 155 del 1981) sollevava, in riferimento agli artt. 3,
70 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
d.P.R. 6 dicembre 1977, n. 914, il quale stabiliva che il termine
biennale per l'accertamento del maggior valore degli immobili
trasferiti, di cui al precedente art. 3, decorresse dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso (ossia dal 23 dicembre 1977) per
gli atti registrati dal 1° gennaio 1975 alla data ora detta;
che secondo la Commissione la norma impugnata, in quanto idonea
a restituire l'Amministrazione finanziaria in termini di decadenza
già esauriti (nel vigore dell'art. 49 d.P.R. n. 634 del 1972 il
termine era annuale), sembrava contrastare con gli artt. 3 Cost.,
poiché creava un'ingiustificata diseguaglianza sia tra gli uffici ed
i contribuenti sia tra i contribuenti stessi, nonché 70 e 76 Cost.,
poiché nella legge n. 825 del 1971, in base alla cui delega era
stato emesso il d.P.R. n. 914 del 1977, non erano compresi principi o
criteri direttivi che permettessero al Governo di emanare norme
tributarie retroattive, come quelle attualmente impugnate;
che le stesse questioni venivano sollevate dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Catania con ordinanza del 24 febbraio
1982 (reg. ord. n. 144 del 1984), emessa in procedimento iniziato da
Tigano Angelo e relativo a vendite registrate tra il 19 gennaio ed il
10 dicembre 1976, e dalla Commissione tributaria di primo grado di
Brindisi, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1982 (reg. ord. n. 51 del
1985) in procedimento iniziato da Catoni Antonio e relativo ad atto
registrato il 12 agosto 1976;
che, quanto alle denunce di eccesso di delega, la Commissione
catanese faceva riferimento all'art. 77 Cost. invece che, come più
esattamente, all'art. 76;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nei
giudizi n. 155 del 1981 e n. 144 del 1984, chiedendo che le questioni
fossero dichiarate non fondate;
Considerato che i giudizi, per l'identità dell'oggetto, debbono
essere riuniti;
che nella specie, contrariamente a quanto ritenuto nelle
ordinanze di rimessione, non trattasi di termini scaduti: infatti per
gli atti registrati dopo il 1° gennaio 1975 il termine annuale di cui
all'art. 49 d.P.R. n. 634 del 1972 venne prorogato da altri
provvedimenti legislativi: art. 19, l. 2 dicembre 1975, n. 576 e art.
1 d.-l. 10 dicembre 1976, n. 798, conv. in l. 8 febbraio 1977, n. 16;
che al legislatore ordinario nessuna norma costituzionale
preclude di protrarre termini di prescrizione o di decadenza, senza
che le sue disposizioni in tal senso possano considerarsi retroattive
(del resto, la retroattività delle leggi tributarie non è di per
sé incostituzionale: v. sentt. nn. 143 del 1982, 45 del 1964) o
ledano il principio di eguaglianza, giacché il diverso trattamento
applicato in materia alla stessa categoria di atti ma in momenti
diversi nel tempo non crea ingiustificate discriminazioni,
costituendo lo stesso fluire del tempo un elemento differenziatore
(v. sentt. n. 159 del 1987; 238 del 1984; 138 e 65 del 1979);
che nella legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega
legislativa al Governo per la riforma tributaria, non v'è un solo
principio o criterio direttivo che impedisca al legislatore delegato
di stabilire o variare termini di prescrizione o di decadenza, d'onde
la palese inconsistenza dei riferimenti agli artt. 70 e 76 Cost.;
che in conclusione le questioni sono da ritenere manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 5 d.P.R. 6 dicembre 1977, n.
914, sollevate in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 Cost. dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Catania e dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Siracusa e di Brindisi con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte