Ordinanza n. 367/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso
con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Prato nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Martini Massimo iscritta
al n. 198 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, nel corso di un incidente di esecuzione avverso il
decreto del p.m. che aveva respinto una richiesta di scarcerazione,
avanzata da un tossicodipendente detenuto in espiazione di pena, ai
sensi dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354
(Ordinamento penitenziario), il Tribunale di Prato adito - premesso
che il riferito provvedimento risultava effettivamente in contrasto
con il citato art. 47- bis che attribuisce al p.m. (od al Pretore)
solo una verifica formale delle condizioni di ammissibilità
dell'affidamento, cui deve conseguire l'immediata scarcerazione del
richiedente, e non anche una valutazione di merito sulla fondatezza
della domanda riservata al successivo esame del Tribunale di
sorveglianza quale giudice della rieducazione - ha conseguentemente
sollevato, con ordinanza del 23 febbraio 1995, questione di
legittimità del predetto art. 47- bis in riferimento all'art. 27
della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina dell'affidamento
in prova di soggetti tossico-alcooldipendenti già sottoposti ad
espiazione di pena - come articolata dalla norma denunciata
attraverso la riferita duplicità di fasi ed il previsto "automatismo
della scarcerazione" in dipendenza del mero riscontro di
ammissibilità dell'istanza - risulterebbe potenzialmente lesiva
degli effetti afflittivi e rieducativi della pena, comportando una
"sospensione necessaria (non condizionata da alcuna valutazione di
merito né da parte del p.m. né da parte del Tribunale di
sorveglianza) della esecuzione della pena, non sostituita
immediatamente da alcuna misura alternativa". Dal che appunto la
prospettata violazione dell'art. 27 della Costituzione;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
di Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della
impugnativa per incompetenza del giudice a quo ad emettere il
provvedimento di scarcerazione in oggetto;
Considerato che deve respingersi la riferita eccezione
dell'Avvocatura;
che, infatti, la proponibilità dell'incidente di esecuzione
avverso il provvedimento del p.m. adottato ai sensi del citato art.
47- bis - ancorché non espressamente prevista dalla legge - è
ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si è occupata
dell'argomento ed è stata anche ammessa dalla Cassazione in taluni
recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliano tuttora
avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano
quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice a quo che solo
potrebbe rilevare, in questa sede, ai fini della verifica di
ammissibilità (cfr. sentenza n. 263 del 1994; ordinanze n. 349 del
1993; n. 120 del 1993);
che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;
che, infatti - nel quadro della peculiare forma di affidamento
in esame, conformata alla singolarità della situazione dei suoi
destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta
correlativamente differenziata dell'ordinamento penale -
l'automatismo della scarcerazione, che si censura, risponde invece a
ragionevoli finalità di incentivazione della scelta terapeutica che
il legislatore (anche scontando in partenza il rischio di
atteggiamenti strumentali del richiedente) espressamente ha inteso
privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, in
prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza;
che è, peraltro, comunque arbitrario il collegamento
presupposto dal Tribunale rimettente tra finalità rieducative della
sanzione e necessità di una sua continuativa applicazione;
che, pertanto, la temporanea interruzione della pena (in attesa,
come nella specie, della sua sostituzione con la misura alternativa o
di una sua riconferma) non potrebbe, in ogni caso, di per sé violare
- come a torto quindi si ipotizza - l'art. 27 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n.
354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27
della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte