Ordinanza n. 367/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 70/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.-l.
14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154
(Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con
ordinanza emessa il 21 gennaio 1997 dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma sul ricorso proposto dalla Schia 2 S.r.l. contro
l'Ufficio del registro di Parma, iscritta al n. 621 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento d'un
avviso di liquidazione d'imposta, con il quale l'Ufficio del registro
di Parma aveva rettificato in aumento il valore di un immobile
rispetto a quello dichiarato nella compravendita, la Commissione
tributaria di quella città ha sollevato, con ordinanza emessa il 21
gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 12 del
d.-l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n.
154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle
procedure di accatastamento degli immobili urbani);
che, secondo il giudice a quo, tale norma, nel prevedere il
meccanismo di valutazione automatica (o forfettaria) dell'immobile
anche in mancanza di rendita catastale purché la determinazione di
quest'ultima venga contestualmente richiesta, determina una
disparità di trattamento tra contribuenti a seconda che questi si
trovino ad avere già attribuita o non la detta rendita, dovendo
essi, nel secondo caso, sottostare alla determinazione dell'Ufficio
tecnico erariale pur quando, se superiore ai valori di mercato,
conducesse a risultati vessatori;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
dichiararsi non fondata la questione per il carattere meramente
procedimentale della normativa, atto ad escludere ogni disparità di
trattamento.
Considerato che questa Corte, scrutinando in riferimento all'art.
24 della Costituzione la stessa norma ora denunziata, ha già
affermato, con sentenza n. 463 del 1995 (non tenuta presente dal
giudice a quo), che: a) il sistema di valutazione automatica ha
carattere di "mera semplificazione", in quanto fondato sul generale
criterio delle presunzioni e successivamente esteso anche a chi non
disponga della rendita catastale, proprio per sanare la disparità di
trattamento rispetto a chi è già in possesso di tali dati; b) tale
possibilità è stata accordata prevedendo, del tutto
ragionevolmente, la facoltà del contribuente, sprovvisto di rendita,
di chiederne la determinazione al momento del trasferimento; c)
avverso l'atto di classamento l'interessato può far valere la tutela
giurisdizionale, come avviene nella generalità dei casi di
attribuzione della rendita al di fuori di una vicenda negoziale
traslativa di un diritto reale, offrendo in tale sede gli elementi
comprovanti un'erronea valutazione (tra cui il valore di mercato);
che attraverso la via della descritta impugnativa si realizza
proprio quella "dialettica" tra amministrazione e contribuente,
indicata dal giudice a quo come rimedio al denunciato vulnus (sia
all'art. 24 sia all'art. 53 Cost.), il quale consisterebbe appunto
nell'asserita impossibilità per il contribuente di "confutare le
basi di calcolo applicate unilateralmente dall'Ufficio" e dunque
nella soggezione di lui alla "terribile alea di vedersi determinare
anche una base imponibile al di fuori di ogni plausibile riferimento
al valore reale del bene";
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70,
convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia
tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte