Ordinanza n. 367/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 221/1988
- art. 1legge 51/1989
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22
giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15
febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al
personale amministrativo delle magistrature speciali); giudizi
promossi con dieci ordinanze emesse il 18 dicembre 1997 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,
rispettivamente iscritte ai nn. 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262 e 263 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Marzulli Lucia, Tursi Eugenio,
Latorrata Cosima, Pignatelli Anna Maria, Costanzo Liliana, Laruccia
Elia, Carallo Paolo, Gallone Cataldo, Lezza Pietro e del comune di
Taranto, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Rocco Maggi per Marzulli Lucia, Tursi Eugenio,
Latorrata Cosima, Pignatelli Anna Maria, Costanzo Liliana, Laruccia
Elia, Carallo Paolo, Gallone Cataldo, Lezza Pietro e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che a seguito dei ricorsi proposti da alcuni dipendenti
del comune di Taranto, i quali chiedevano il pagamento delle
indennità di amministrazione (già indennità giudiziaria) per il
lavoro svolto negli uffici di conciliazione del comune, il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,
con dieci ordinanze di identico contenuto, tutte del 18 dicembre
1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità
giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),
nella parte in cui non dispongono l'attribuzione di tale indennità
anche al personale dei comuni addetti agli uffici di conciliazione;
che, allo stato attuale della legislazione, l'indennità -
secondo il giudice a quo - è attribuita al personale in servizio
presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie nonché al
personale comandato o distaccato fuori ruolo presso quegli uffici,
anche se appartenente a comparti diversi da quelli ministeriali (alla
sola condizione di avere un formale provvedimento di comando per
quelle funzioni, del quale, tuttavia, il personale degli uffici
comunali sarebbe sprovvisto);
che sotto il profilo funzionale e istituzionale gli uffici di
conciliazione andrebbero considerati come organi statali; ma sotto
l'aspetto organizzativo e per gli oneri economici essi farebbero
carico ai comuni (il rapporto di lavoro subordinato, ove sussistente,
dovrebbe considerarsi instaurato con il comune);
che si creerebbe, in tal modo, una palese disparità di
trattamento fra le categorie di personale pubblico che espleta le
stesse funzioni e nelle medesime condizioni: il personale del
comparto degli enti locali, comandato a prestare servizio presso gli
uffici di pretura, di tribunale o di corte di appello, godrebbe
infatti della speciale indennità, mentre il contrario accadrebbe per
il personale destinato agli uffici di conciliazione;
che ne conseguirebbe la non manifesta infondatezza della
questione di costituzionalità delle leggi n. 221 del 1988 e n. 51
del 1989, nella parte in cui riservano l'indennità solo al personale
appartenente agli uffici giudiziari sopra indicati, nulla disponendo
in ordine a quello addetto alle conciliazioni;
che i ricorrenti si sono costituiti con memoria scritta, e -
riprendendo letteralmente la formulazione dell'ordinanza di
rimessione - hanno chiesto alla Corte di dichiarare "non
manifestamente infondata" la questione di costituzionalità sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia;
che le parti private premettono di aver svolto la propria
attività presso la conciliazione di Taranto (con l'eccezione di uno
di loro, comandato a prestare servizio negli uffici della locale
Pretura penale) e rilevano che il personale, militare e non, in
servizio presso i tribunali militari e i tribunali amministrativi
regionali si sarebbe visto riconoscere il diritto all'indennità
giudiziaria, mentre i dipendenti della conciliazione di Taranto non
avrebbero ancora ottenuto lo stesso riconoscimento, pur avendo un
rapporto di lavoro subordinato con il comune e appartenendo, a tutti
gli effetti, all'ordine giudiziario, e ciò sia "per il servizio
prestato che per le mansioni e l'impegno di lavoro assunto";
che vi sarebbe, insomma, una palese disparità di trattamento tra
i dipendenti statali e quelli degli enti locali;
che si è costituito tardivamente anche il comune di Taranto,
concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la infondatezza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo
analogamente per l'inammissibilità e, in subordine, per
l'infondatezza;
che, in prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura ha
depositato una memoria con cui ribadisce la richiesta di
inammissibilità per carenza di motivazione in ordine alla
comparazione con altre categorie di dipendenti;
che, per l'interventore, la giurisprudenza costituzionale, attesa
la discrezionalità legislativa che caratterizza la materia, fa
obbligo al rimettente di motivare, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, circa la pretesa irrazionalità della disciplina
legislativa;
che, in particolare, sarebbe del tutto assente l'accertamento
della situazione di parallelismo, considerata dalla Corte come
fondamento dell'estensione dell'indennità anche al personale
amministrativo;
che, inoltre, mancherebbe la ricognizione dello status economico
dei ricorrenti, da cui risulti l'esclusione di un trattamento
similare a quello richiesto;
che presso gli uffici di conciliazione, secondo l'Avvocatura, non
presterebbe servizio una magistratura appartenente all'ordine
giudiziario o "alle categorie equiparate", ma un personale che, posto
al di fuori di esso, non potrebbe godere dell'indennità, che si
vorrebbe estendere per ragioni di mero parallelismo dei trattamenti;
che i ricorrenti - conclude la difesa del Governo - godono dei
benefici economici propri del comparto di contrattazione del
personale degli enti locali e degli accessori stabiliti dal CCNL del
6 aprile 1995.
Considerato che, con dieci ordinanze di rimessione, il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia - sezione distaccata di Lecce
- ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del
personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1
della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità
giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali),
nella parte in cui non dispongono l'attribuzione di tale indennità
anche al personale dei comuni addetti agli uffici di conciliazione,
perché - in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione - si
produrrebbe una disparità di trattamento fra categorie di personale
pubblico che svolgono le stesse funzioni nelle medesime condizioni
(il personale del comparto degli enti locali, comandato a prestare
servizio presso gli uffici di pretura, di tribunale o di corte di
appello, godrebbe della speciale indennità, mentre ne sarebbe
escluso il medesimo personale destinato agli uffici di
conciliazione);
che la questione, identica in tutte le ordinanze, impone la
riunione dei giudizi e la trattazione congiunta;
che l'intervento del comune di Taranto è irricevibile, perché
proposto tardivamente;
che il personale in servizio presso gli uffici di conciliazione
si distingue nelle figure dei cancellieri e dei messi di
conciliazione;
che - secondo la consolidata giurisprudenza sia ordinaria sia
amministrativa - tale personale intrattiene con gli uffici comunali
una pluralità di rapporti di lavoro, non tutti riconducibili a
quello subordinato e, nell'ambito di questo, non sempre
esclusivamente riservato agli uffici di conciliazione;
che la mancata motivazione in ordine alle categorie di lavoratori
ricorrenti e al tipo di rapporto intrattenuto con il comune, nonché
specificamente alla parte della prestazione svolta negli uffici di
conciliazione, rende non verificabile la rilevanza della questione
nei giudizi a quibus;
che tale nebulosità è comprovata dalla presenza d'un ricorrente
che risulta in servizio presso gli uffici di pretura;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22
giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie), e dell'art. 1 della legge 15
febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al
personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte