Ordinanza n. 367/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 189Codice penale
- art. 199Codice penale
- art. 26legge 87/1953
usata come parametro
citata
- art. 341Codice penale
- art. 18legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 del
codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il
12 ottobre 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di T. C.,
iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 12 ottobre 2000 il giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Padova ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 cod. pen. mil.
pace, nella parte in cui non escludono la punibilità per il reato di
insubordinazione con ingiuria o con minaccia "in ordine a fatti
compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al
servizio da lui prestato ma inerenti il servizio di pubblico
ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato";
che il rimettente premette che nel caso di specie il fatto
oggetto del giudizio riguarda una persona che, in abiti civili e in
compagnia di persone non militari, aveva apostrofato con parole
oltraggiose e minacciose un maresciallo dei carabinieri in divisa,
precisando che solo in un momento successivo era stato accertato che
l'autore del fatto era un militare di leva in licenza; da detto
accertamento ha preso avvio il procedimento penale, che sottolinea il
giudice a quo - "può dirsi almeno in parte dovuto al casuale
accertamento dello status di militare del soggetto agente, in nessun
modo collegato allo svolgimento dei fatti";
che nell'ordinanza il giudice di merito afferma che la
disposizione dell'art. 199 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui
esclude l'applicabilità della fattispecie incriminatrice
dell'art. 189 dello stesso codice qualora il fatto che configura il
reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria sia commesso, tra
l'altro, "per cause estranee al servizio" e alla disciplina militare,
sarebbe da riferire - alla stregua della "lettera della norma"
nonché dell'interpretazione "fatta propria dalla
dottrina maggioritaria e da una costante giurisprudenza" - al solo
serviziosvolto dalla persona ingiuriata o minacciata,
indipendentemente da ogni relazione con il servizio svolto
dall'autore del fatto; che, pertanto, nel caso sottoposto al suo
giudizio, poiché il maresciallo dell'arma dei carabinieri "è stato
oggetto di frasi ingiuriose e minacciose proprio a causa del servizio
da lui svolto e della divisa da lui indossata, non può escludersi
l'applicabilità dell'art. 189 cod. pen. mil. pace", donde la
rilevanza della questione sollevata;
che il giudice a quo dopo aver svolto una disamina dei
diversi orientamenti interpretativi registratisi a) circa la
configurabilità del concorso formale fra il reato di
insubordinazione con minaccia e ingiuria e il reato di oltraggio a
pubblico ufficiale, configurabilità di recente esclusa in ragione
del principio di specialità, con applicazione dunque del solo reato
(speciale) militare, e b) circa il divario nel trattamento
sanzionatorio rispettivamente previsto per i due reati anzidetti,
ritenuto non discriminatorio dalla giurisprudenza comune generalmente
in base alla considerazione della maggiore gravità dell'illecito
penale militare, fa richiamo a talune pronunce rese dalla
giurisprudenza costituzionale, nelle quali la Corte, esaminando la
materia in esame e in particolare i rapporti tra i reati militari e i
reati comuni, ha parlato talora di gravità equiparabile fra le
fattispecie (sentenza n. 188 del 1996), ma - sottolinea il rimettente
- "pur sempre evidenziando che il rispetto del rapporto gerarchico
militare è elemento aggiuntivo rispetto al disvalore espresso dai
reati avverso pubblici ufficiali" (sentenza n. 278 del 1990);
che, ciò premesso, il rimettente muove dall'intervenuta
abrogazione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale a opera
dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo
per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario), entrata in vigore anteriormente al fatto per
cui egli procede, per affermare che, se da un lato ha perso di
rilievo la questione del concorso formale fra oltraggio a pubblico
ufficiale e insubordinazione con minaccia o ingiuria, dall'altro lato
tale intervento legislativo ha radicalmente "ribaltato" l'assetto
normativo valutato come non irragionevole dalla ricordata
giurisprudenza;
che appunto l'abolitio criminis relativamente alla
fattispecie comune - per molti aspetti assimilabile a quella militare
- determina il rimettente a sollevare, in riferimento ai principi di
uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199
cod. pen. mil. pace, nella parte in cui rendono possibile che siano
sanzionate penalmente condotte di minaccia e di offesa all'onore di
un superiore, causate dal servizio di pubblico ufficiale da
quest'ultimo svolto, ma non collegate in alcun modo al servizio
svolto dal (militare) soggetto attivo del reato;
che il giudice rimettente afferma in particolare che, una
volta venuta meno la norma incriminatrice di cui all'art. 341 cod.
pen., "condotte identiche risultano penalmente irrilevanti o
sanzionate con la reclusione militare sino a tre anni, a seconda
della qualità di civile o di militare del soggetto agente,
indipendentemente da ogni effettiva offesa del bene giuridico della
disciplina militare", e che ciò comporterebbe la lesione del
principio di uguaglianza;
che la suddetta diversità di disciplina, collegata alla sola
appartenenza alle forze armate dell'autore del fatto, sarebbe ancor
meno giustificabile - ancora secondo il giudice a quo - se rapportata
alla recente tendenza del legislatore, manifestatasi anche nei più
recenti provvedimenti di depenalizzazione, a non ritenere la mera
qualifica di pubblico ufficiale quale ragione idonea a giustificare,
di per sé, una più rigorosa tutela penale, nel quadro di un più
generale ripensamento quanto alla struttura e alle funzioni delle
forze armate;
che, alla stregua di questo mutato assetto normativo,
conclude il rimettente, non appare ragionevole collegare alla sola
qualità di militare un differenziato e deteriore trattamento penale
"a tutela di una nozione formale e generalistica di disciplina
militare, invasiva di ogni momento della vita del militare, in
servizio o fuori servizio, anche in assenza di ogni effettiva lesione
o collegamento con i rapporti gerarchici inerenti il servizio svolto"
dall'autore del fatto.
Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
militare di Padova solleva questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 189 e 199
cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non escludono la punibilità
per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a
fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al
servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico
ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato;
che l'art. 199 citato esclude l'applicabilità dell'art. 189,
che prevede come reato l'insubordinazione con minaccia o ingiuria,
quando il fatto "è commesso per cause estranee al servizio e alla
disciplina militare" e che il giudice rimettente afferma che tale
clausola di esclusione del reato di insubordinazione opera con
riguardo soltanto alla condizione in cui in concreto si trova la
persona ingiuriata o minacciata, essendo irrilevante l'eventuale
inesistenza di una correlazione col servizio militare della
situazione in cui si è trovato ad agire l'autore del fatto;
che la questione di costituzionalità si basa su
quest'interpretazione ed è indirizzata a ottenere da questa Corte
una pronuncia che, in forza del principio di uguaglianza e di
ragionevolezza alla luce dell'avvenuta abrogazione del reato di
oltraggio a pubblico ufficiale (art. 18 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), impedisca per l'appunto tale interpretazione, escludendo la
punibilità del fatto quando l'ingiuria o la minaccia siano bensì
indirizzate a un militare in servizio, ma da parte di un militare non
in servizio;
che l'interpretazione che il giudice rimettente pone a base
della questione di costituzionalità che egli solleva sarebbe -
secondo le sue espressioni - indotta dalla lettera della disposizione
censurata e sarebbe comunque fatta propria dalla
dottrina maggioritaria e da una costante giurisprudenza;
che, al contrario di quanto affermato, la lettera della legge
non conduce a un'interpretazione obbligata nel senso dianzi detto,
un'interpretazione che il giudice rimettente intende avvalorare col
riferimento agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza:
orientamenti ai quali - qualora anche essi fossero (e nella specie
non sono) univoci - non può assegnarsi un valore limitativo
dell'autonomia interpretativa del giudice;
che l'iniziativa del giudice rimettente si configura dunque,
impropriamente, come strumento rivolto a promuovere
un'interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice
stesso di pervenire, nell'esercizio di poteri interpretativi che gli
sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale;
che pertanto, indipendentemente dalla valutazione circa la
legittimità costituzionale della norma sottoposta all'esame di
questa Corte, la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 189 e 199 del codice penale
militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte