Ordinanza n. 368/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 8legge 419/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629, primo
comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre
1994 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di
Brancaleoni Carlo Alberto, iscritta al n. 9 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di tale
Carlo Alberto Brancaleoni, imputato, tra l'altro, del delitto di
estorsione, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza emessa il 7
dicembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 629, primo comma, del codice penale nella parte in cui
prevede come pena minima edittale cinque anni di reclusione;
che a parere del giudice a quo, la pena minima edittale di
cinque anni di reclusione risulta sproporzionata per eccesso nei casi
in cui - come quello di specie - l'estorsione appare di non grave
lesività;
che tale sproporzione si porrebbe in contrasto con l'art. 3
della Costituzione, per la differenza di trattamento sanzionatorio
stabilita per l'analoga figura criminosa della rapina, e con l'art.
27, terzo comma, della Costituzione in quanto l'elevato minimo
edittale comporta l'applicazione di pena non proporzionata al reale
disvalore sociale del fatto;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si è
costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte ha più volte affermato (fra le
molte, v. sentenze nn. 341 e 25 del 1994 e 333 del 1991) che rientra
nella discrezionalità del legislatore la determinazione della
quantità e qualità della sanzione penale, e che l'esercizio di tale
discrezionalità può essere sindacato solo quando esso non rispetti
il limite della ragionevolezza e dia luogo quindi a una disparità di
trattamento palesemente irragionevole;
che, nel caso di specie, l'aumento della pena minima edittale da
tre a cinque anni, introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni nella legge 18
febbraio 1992, n. 712, da un lato, non dà luogo a macroscopiche
differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il
delitto di rapina - fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a
quella della estorsione - e, dall'altro, come emerge dalla Relazione
accompagnatrice del disegno di legge di conversione del decreto,
appare comunque giustificato dalla esigenza di evitare che possano
essere irrogate pene che, con il concorso delle circostanze
attenuanti, si mantengano nei limiti per la concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, a causa della difficile
individuazione in concreto dell'aggravante di far parte di
un'associazione di stampo mafioso;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 629, primo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte