Ordinanza n. 368/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/10/1996 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 110/1975
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento
penale a carico di Grassano Pietro, iscritta al n. 790 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Matera - nel corso del procedimento penale a
carico di Grassano Pietro, imputato del reato di cui all'art. 697 del
codice penale, per avere detenuto dieci cartucce caricate a palla
unica per fucile da caccia cal. 12, senza averne fatto denuncia
all'autorità locale di pubblica sicurezza - con l'ordinanza indicata
in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata,
prevedendo l'esenzione dall'obbligo di denuncia, stabilito dall'art.
38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza), per il possessore di armi
regolarmente denunciate, che detenga munizioni per armi comuni da
sparo non eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per
fucile da caccia, e non anche per il possessore di cartucce a palla
unica che versi nella medesima situazione, determinerebbe una
irragionevole disparità di trattamento, perché tali situazioni
sarebbero solo di fatto difformi, ma nella sostanza omologabili;
che, infatti, secondo il rimettente, anche la detenzione di
cartucce a palla unica per fucile da caccia regolarmente denunciato
sarebbe caratterizzata dallo stretto rapporto funzionale tra le
munizioni e l'arma, dalla specifica destinazione venatoria delle
cartucce e dall'essere queste, entro l'indicato limite numerico, la
normale dotazione dell'arma stessa: elementi tutti che, costituendo
la ratio della norma impugnata, giustificherebbero l'esenzione
dall'obbligo di denuncia delle cartucce a pallini;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la materia della detenzione di armi e munizioni è,
dallo Stato, assoggettata a controlli severi, al fine di una rigorosa
protezione della sicurezza collettiva;
che il diverso regime al quale è sottoposto il possessore di
armi regolarmente denunciate, che detenga munizioni per arma comune
da sparo non eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per
fucili da caccia, rispetto al possessore di arma da caccia, del pari
denunciata, che detenga però cartucce a palla unica entro i medesimi
limiti numerici, è frutto di una valutazione compiuta dal
legislatore in ordine alla maggiore pericolosità ed offensività
delle cartucce a palla unica, usate per la caccia alle grosse prede,
rispetto alle munizioni "spezzate", utilizzate per la caccia di prede
più piccole. Valutazione, questa, che, non apparendo arbitraria o
irrazionale, non può essere censurata da questa Corte;
che pertanto la denunciata violazione del principio
costituzionale di eguaglianza deve, nella specie, escludersi e la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18
aprile 1975, n. 110 deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte