Ordinanza n. 369/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 285, comma
terzo, del r.d. 14 settembre 1931 n. 1175 (Testo unico per la finanza
locale), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1982 dalla Corte
di appello di Roma, iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Considerato che nel corso di un procedimento vertente tra la
s.a.s. Poggio Rose ed il Comune di Roma ed avente per oggetto il
pagamento dell'imposta sull'incremento di valore delle aree
fabbricabili, la Corte d'appello di Roma con ordinanza del 25 marzo
1982 (reg. ord. n. 600 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt.
3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
285, terzo comma, del t.u. per la finanza locale approvato con r.d.
14 settembre 1931 n. 1175, che permette al contribuente di ricorrere
all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla pubblicazione del
ruolo d'imposta;
che la Corte rilevava come - qualora fosse mancata, come nella
specie, ogni notificazione dei provvedimenti degli uffici finanziari
- l'onere del contribuente di consultare atti con più destinatari,
la cui pubblicazione viene resa nota mediante affissione in tempi
diversi, poteva causare un'ingiustificata disparità di trattamento
tra cittadini soggetti ad imposte locali e quelli soggetti ad imposte
erariali, ai quali ultimi i ruoli venivano comunque notificati; e
ciò, in definitiva, poteva rendere eccessivamente difficile o
impossibile la tutela giurisdizionale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva che le questioni fossero dichiarate non fondate, poiché la
diversità delle situazioni dei contribuenti, soggetti a tributi
locali ed a tributi erariali, non consentiva di invocare il principio
di eguaglianza, e perché l'ampiezza del termine semestrale impediva
di ravvisare qualsiasi lesione al diritto di tutela in giudizio;
Considerato che - ferma restando la discrezionalità del
legislatore nella determinazione delle diverse possibili forme di
tutela giurisdizionale e in particolare, per quanto riguarda il
diritto tributario, di differenziare detta tutela a seconda delle
diverse specie di imposte - non appare irragionevole la scelta del
legislatore il quale ha statuito, seguendo un'antica e accettata
tradizione, che i ruoli delle imposte locali vengano resi pubblici
mediante deposito ed affissione e che dalla pubblicazione decorra il
termine per adire l'autorità giudiziaria;
che la giurisprudenza di questa Corte in materia di impugnazioni
nel processo fallimentare, e segnatamente la sent. n. 255 del 1974,
appare male invocata dall'ordinanza di rimessione, giacché con essa
la decorrenza dei termini dall'affissione dell'atto da impugnare
venne ritenuta incostituzionale essenzialmente in ragione della
brevità dei termini stessi, mentre nel caso in esame il termine,
addirittura semestrale, non rende impossibile né eccessivamente
difficile l'esercizio del diritto;
che in conclusione la questione si appalesa manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 285, terzo comma, r.d. 14 settembre 1931 n.
1175, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dalla
Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte