Ordinanza n. 369/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre
1990 dal Vice- Pretore onorario di Vercelli nel procedimento penale a
carico di Lumia Salvatore, iscritta al n. 221 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Lumia Salvatore
il Vice-Pretore onorario di Vercelli, con ordinanza del 30 novembre
1990 (R.O. n. 221 del 1991), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura penale nella
parte in cui non prevede la possibilità, per la parte offesa dal
reato, di ottenere una provvisionale;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della
questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione manca della esposizione
del fatto e della indicazione delle norme costituzionali che
sarebbero state violate, da porre come parametro; che non è stato
effettuato alcun esame della rilevanza della questione, e che non è
possibile nessun riscontro da parte di questa Corte;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative dei giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 563 del codice di procedura
penale, sollevata dal Vice-Pretore onorario di Vercelli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte