Ordinanza n. 37/1959
Altra decisione · depositata il 27/06/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 4legge 841/1950
- art. 9legge 841/1950
citata
- art. 8legge 333/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre
1952, n. 3310, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1957 dal
Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Visocchi
Margherita e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta
al n. 8 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Michele Giorgianni, per la Visocchi, e il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per l'Ente di riforma e
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel giudizio vertente fra la signora Visocchi
Margherita e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in
Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, il
Tribunale di Bari emetteva il 6 giugno 1957 un'ordinanza di rinvio
degli atti alla Corte costituzionale, competente a giudicare: se il
provvedimento di scorporo di cui al D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3310,
fosse viziato, in tutto o in parte, per eccesso di potere legislativo,
di illegittimità costituzionale, per avere approvato un unico piano
particolareggiato di espropriazione per due quote di terreni indivisi,
appartenenti a Visocchi Margherita ed Elena, anziché due distinti
piani, con distacco di ciascuna quota soggetta ad espropriazione, ai
sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; per aver disposto la
espropriazione dei terreni indivisi in danno di Margherita Visocchi, in
termini di reddito dominicale, nella misura del 54.09 per cento, in
contrasto con il piano particolareggiato e oltre i limiti fissati dal
citato art. 4 della legge n. 841; per aver disposto il vincolo di
indisponibilità su terreni indivisi costituenti il terzo residuo senza
alcuna distinzione per le due condomine espropriate ed in violazione
degli artt. 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 8, secondo comma, legge
18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che, ai fini della dimostrazione della rilevanza delle
questioni prospettate con la menzionata ordinanza, non risultano
sufficientemente accertati i seguenti punti: 1) quale era la quota di
proprietà di ciascuna delle due condomine sui fondi espropriati
dall'Ente di riforma in sede di scorporo e sui fondi costituenti il
terzo residuo; 2) quali proposte furono presentate dalle condomine per
il miglioramento e la trasformazione dei fondi costituenti il terzo
residuo e a quali fondi o porzioni di fondi compresi nel terzo residuo
si riferivano tali proposte; 3) se le dette proposte furono fatte
congiuntamente o separatamente dalle due condomine; 4) se il
provvedimento dell'Ente sulle singole o sull'unica domanda di
miglioramento e trasformazione fu conforme alle proposte stesse e se e
in qual modo o misura fu difforme;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte