Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1959

Altra decisione · depositata il 27/06/1959 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 4legge 841/1950
  • art. 9legge 841/1950

citata

  • art. 8legge 333/1951

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre

1952, n. 3310, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1957 dal

Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Visocchi

Margherita e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, iscritta

al n. 8 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1959 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Michele Giorgianni, per la Visocchi, e il vice

avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per l'Ente di riforma e

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel giudizio vertente fra la signora Visocchi

Margherita e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in

Puglia e Lucania, sezione speciale per la riforma fondiaria, il

Tribunale di Bari emetteva il 6 giugno 1957 un'ordinanza di rinvio

degli atti alla Corte costituzionale, competente a giudicare: se il

provvedimento di scorporo di cui al D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3310,

fosse viziato, in tutto o in parte, per eccesso di potere legislativo,

di illegittimità costituzionale, per avere approvato un unico piano

particolareggiato di espropriazione per due quote di terreni indivisi,

appartenenti a Visocchi Margherita ed Elena, anziché due distinti

piani, con distacco di ciascuna quota soggetta ad espropriazione, ai

sensi dell'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione

all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; per aver disposto la

espropriazione dei terreni indivisi in danno di Margherita Visocchi, in

termini di reddito dominicale, nella misura del 54.09 per cento, in

contrasto con il piano particolareggiato e oltre i limiti fissati dal

citato art. 4 della legge n. 841; per aver disposto il vincolo di

indisponibilità su terreni indivisi costituenti il terzo residuo senza

alcuna distinzione per le due condomine espropriate ed in violazione

degli artt. 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 8, secondo comma, legge

18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che, ai fini della dimostrazione della rilevanza delle

questioni prospettate con la menzionata ordinanza, non risultano

sufficientemente accertati i seguenti punti: 1) quale era la quota di

proprietà di ciascuna delle due condomine sui fondi espropriati

dall'Ente di riforma in sede di scorporo e sui fondi costituenti il

terzo residuo; 2) quali proposte furono presentate dalle condomine per

il miglioramento e la trasformazione dei fondi costituenti il terzo

residuo e a quali fondi o porzioni di fondi compresi nel terzo residuo

si riferivano tali proposte; 3) se le dette proposte furono fatte

congiuntamente o separatamente dalle due condomine; 4) se il

provvedimento dell'Ente sulle singole o sull'unica domanda di

miglioramento e trasformazione fu conforme alle proposte stesse e se e

in qual modo o misura fu difforme;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte