Ordinanza n. 37/1964
Altra decisione · depositata il 19/05/1964 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 87/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio
1958, n. 44, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dal
Consiglio di Prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione
contabile, nel procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri,
iscritta al n. 157 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Galaverni Romeo;
udita nell'udienza pubblica del 15 aprile 1964 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
udito l'avv. Roberto Ascarelli, per Galaverni Romeo.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1963, il Consiglio di
Prefettura di Reggio Emilia, in sede di giurisdizione contabile, nel
procedimento a carico di Galaverni Romeo ed altri, componenti la
Commissione amministratrice dell'Azienda farmacie municipalizzate della
detta città, ed i componenti, inoltre, la Giunta comunale, per avere i
primi deliberato emolumenti che si affermava non spettanti al dott.
Aleotti Alberto, direttore generale dell'Azienda, e per avere, i
secondi, approvato o preso atto delle relative delibere, sollevava la
questione della legittimità costituzionale della legge 11 febbraio
1958, n. 44;
che nell'ordinanza si assumeva che questa legge violerebbe il
principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in
quanto, in privos lata, creerebbe una posizione personale e
privilegiata di carriera al nominato dott. Aleotti;
che, rinviati gli atti a questa Corte, l'ordinanza veniva, ai sensi
di legge, regolarmente notificata, comunicata e pubblicata;
che si costituiva in giudizio il solo Galaverni, col patrocinio
dell'avv. Roberto Ascarelli, il quale, con le deduzioni, con memoria e
nella discussione orale, ha sostenuto, in via principale, la
inammissibilità della questione proposta per assoluta irrilevanza di
essa ai fini della risoluzione del giudizio principale, e, nel merito,
la infondatezza;
Considerato che, sul punto pregiudiziale della rilevanza della
questione di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio 1958,
n. 44, quale presupposto necessario ed indispensabile, ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la definizione del
giudizio contabile in corso, il Consiglio di Prefettura non ha
sufficientemente motivato. Ha bensì affermato la rilevanza della
dichiarazione di illegittimità della citata legge, ma ha trascurato di
considerare, in relazione alla natura formale del giudizio di
responsabilità di cui è investito, quale effetto possa avere una tale
eventuale dichiarazione sul giudizio stesso;
che deve pertanto ordinarsi la restituzione degli atti al Consiglio
di Prefettura;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al Consiglio di Prefettura di
Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte