Ordinanza n. 37/1976
Altra decisione · depositata il 19/02/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 133legge 439/1971
- art. 63legge 439/1971
citata
- art. 21legge 439/1971
- art. 22legge 439/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Puglia il 22 aprile 1972 e riapprovata il
10 settembre 1974, recante "Costituzione in comune autonomo della
frazione di Porto Cesareo, con distacco dal comune di Nardò, in
provincia di Lecce", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 28 settembre 1974, depositato in
cancelleria l'8 ottobre successivo ed iscritto al n. 16 del registro
ricorsi 1974.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini
Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge approvata il 22 aprile 1972 e riapprovata il
10 settembre 1974 dal Consiglio regionale della Puglia, recante
costituzione in comune autonomo della frazione di Porto Cesareo, con
distacco dal comune di Nardò, in provincia di Lecce, per contrasto con
l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 63 dello
Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 439, in
relazione agli artt. 21 e 22 della legge regionale 20 dicembre 1973, n.
27;
che con atto depositato il 19 gennaio 1976 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è
stata accettata dal Presidente della Regione Puglia.
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da
dichiararsi estinto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte