Ordinanza n. 37/1978
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1978 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 103/1975
- art. 2legge 103/1975
- art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 3legge 103/1975
- art. 10legge 103/1975
- art. 11legge 103/1975
- art. 21legge 103/1975
- art. 41legge 103/1975
- art. 45legge 103/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
Comma, e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia
di diffusione radiofonica e televisiva); artt. 1, 183, 195 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156, promosso con ordinanza 19 dicembre 1975 del
pretore di Parma, nel procedimento penale a carico di Menozzi Virginio
ed altro, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Udiciale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 21, 41, e 43 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge
14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva) e degli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 (t.u. delle disposizioni in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo modificato dall'art. 45
della legge n. 103 del 1975, nella parte in cui riservano allo Stato
l'installazione e l'esercizio della diffusione locale via etere di
programmi radiofonici e televisivi;
considerato che questa Corte, con sentenza n. 202 del 1976, ha già
deciso identiche questioni dichiarando l'illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte
in cui non consentono, previa autorizzazione statale, l'installazione e
l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere
di portata non eccedente l'ambito locale;
che, per effetto di tale decisione, gli artt. 1 e 2 della legge n.
103 del 1975 e gli artt. 1, 183 e 195 del d.P.R. n. 156 del 1973, così
come modificati dalla legge n. 103 del 1975, nella parte in cui
riservano in esclusiva allo Stato l'installaziane e l'esercizio degli
impianti locali radiotelevisivi via etere, hanno cessato di avere
efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, degli artt. 1 e
2 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva); 1, 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle disposizioni in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) così come modificati e
sostituiti dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, già dichiarati
costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 202 del 1976, nella
parte in cui non consentono, previa autorizzazione statale,
l'installazione e l'esercizio d'impianti di diffusione radiofonica e
televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte