Ordinanza n. 37/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1981 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge Regione Veneto 8 settembre 1974, n. 48 (Autorizzazione
all'esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa
il 19 settembre 1979 dal Pretore di Portogruaro, nel procedimento
civile vertente tra Vivian Biagio e la Giunta regionale del Veneto,
iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Portogruaro
ha sollevato in relazione agli artt. 23,117 e 119 Cost. questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Veneto 8 settembre 1974, n. 48, ai sensi del quale l'esercizio
dell'attività venatoria nelle zone del territorio regionale soggette a
regime di caccia controllata è subordinata al possesso di un
tesserino, rilasciato dagli organi competenti dietro versamento di una
quota di partecipazione alle relative spese di gestione.
Considerato che nessuno si è costituito in giudizio;
che la stessa questione avente ad oggetto norme di identico e
analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza
n. 148 del 1979;
che la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata,
e norme di contenuto analogo, è stata ritenuta manifestamente
infondata con ordinanze nn. 115 e 127 del 1980.
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 8
settembre 1974, n. 48, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento agli artt. 23,117 e 119 della Costituzione e già decisa
con la sentenza n. 148 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte