Ordinanza n. 37/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
citata
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e
sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1982 dal
Pretore di Ravenna, nel procedimento penale a carico di Farabegoli
Maurizio, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Ravenna, con ordinanza del 4 maggio
1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 5, quarto e sesto comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, "posto che il reato ivi previsto comporta
un minimo di pena incongruo nei confronti di altre ipotesi delittuose
più gravi (detenzione di armi comuni da sparo) punite con pene
inferiori nel minimo"(artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895,
modificati dagli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497),
"considerato anche che tali ultime disposizioni consentono un'ulteriore
riduzione di pena in caso di fatti di lieve entità, riduzione
viceversa non contemplata dalla norma in esame";
considerato che l'ordinanza di rimessione non adduce alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione, né
contiene il minimo riferimento al caso di specie, restando in tal modo
eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa
obbligo al giudice a quo di esporre nel provvedimento di rimessione
termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 299,
298, 281, 259 e 257 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Ravenna con ordinanza del 4 maggio
1982.
Così deciso in Rogna, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte