Ordinanza n. 37/1987
Altra decisione · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 49legge 833/1978
- art. 13legge 833/1978
citata
- art. 17legge 833/1978
- art. 4legge 181/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
approvata il 16 luglio 1982 dalla Assemblea regionale siciliana
recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 1980,
n. 87, concernente le unità sanitarie locali, ed interpretazione
autentica dell'art. 28, quarto comma della stessa legge", promosso
con ricorso del Commissario dello Stato per la regione Sicilia,
notificato il 24 luglio 1982, depositato in cancelleria il 31 luglio
1982 ed iscritta al n. 34 del registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con ricorso notificato il 24 luglio 1982 il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato l'art.
3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 16 luglio 1982 con il quale, in sede di interpretazione
autentica dell'art. 28, quarto comma, della L.R. 12 agosto 1980, n.
87, istitutiva delle unità sanitarie locali in Sicilia, si stabiliva
che le delibere dell'Assemblea Generale delle UU.SS.LL., adottate
nell'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del comitato di
gestione della medesima, hanno carattere di decisioni definitive e
non sono soggette ad ulteriori forme di controllo da parte della
commissione provinciale di controllo;
che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 17, lett. c)
dello Statuto della Regione siciliana, in relazione al principio
fissato dall'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come
modificato dall'art. 13, quinto comma, della legge 26 aprile 1982, n.
181;
che la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 16
luglio 1982 è stata espressamente abrogata con l'art. 4, quarto
comma, della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha
perciò, con atto del 24 gennaio 1986, rinunciato al ricorso;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione;
Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del
processo ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al ricorso
proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso
l'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il
16 luglio 1982 (n. 34 del registro ricorsi 1982).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte