Ordinanza n. 37/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 269 del codice
di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1994
dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino
nel procedimento penale a carico di Conidi Salvatore iscritta al n.
607 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Torino, chiamato a pronunciarsi per la seconda volta, nel
procedimento penale per ricettazione instaurato a carico di Salvatore
Conidi, sull'istanza, avanzata dal Pubblico ministero contestualmente
alla domanda di archiviazione del procedimento, per la distruzione
della documentazione magnetica delle intercettazioni telefoniche
effettuate sull'utenza dell'indagato, dopo che la Corte di
cassazione, annullato il precedente provvedimento di rigetto emesso
dallo stesso giudice nelle forme prescritte dall'art. 554 c.p.p. per
il provvedimento di archiviazione, gli aveva restituito gli atti per
una nuova decisione da assumersi nel rispetto del rito camerale, ha
sollevato, con ordinanza emessa il 13 luglio 1994, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 269 c.p.p., in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, l'interpretazione dell'art.
269 c.p.p. data dalla Corte di cassazione, secondo la quale la
richiesta del Pubblico ministero di distruzione della documentazione
relativa all'eseguita intercettazione telefonica obbliga il giudice
competente per la decisione a fissare l'udienza in Camera di
consiglio, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., violerebbe, innanzitutto, i
principi stabiliti dalla legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81,
nell'art. 2, n. 41, nella parte in cui tale direttiva, senza
prevedere la fissazione di alcuna udienza al riguardo, esprimerebbe
il principio generale dell'obbligatoria conservazione della
documentazione delle intercettazioni telefoniche, derogabile soltanto
per la tutela della riservatezza degli interessati;
che la stessa interpretazione, inoltre, determinerebbe,
nell'ipotesi in cui l'istanza di cancellazione delle registrazioni
venisse contestualmente avanzata alla richiesta di archiviazione, una
ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito delle persone
sottoposte ad indagini preliminari, fra quelle nei cui confronti
siano state effettuate intercettazioni telefoniche, le quali
verrebbero informate, a causa della obbligatoria fissazione
dell'udienza camerale, dell'instaurazione a loro carico di un
procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, e le persone nei
cui confronti non siano state disposte intercettazioni telefoniche;
che il Presidente del Consiglio è intervenuto in giudizio,
riportandosi integralmente alle argomentazioni esposte nel proprio
atto di costituzione in un altro giudizio relativo ad una questione
di legittimità costituzionale del tutto identica a quella in esame;
Considerato che la presente questione di costituzionalità è
stata già esaminata da questa Corte, che con la sentenza n. 463 del
1994 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dell'art. 269, secondo comma,
ultima proposizione, c.p.p., nella parte in cui impone l'applicazione
del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione
del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico
ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione,
volta alla distruzione della documentazione attinente a
intercettazioni telefoniche;
che nella medesima decisione questa Corte ha affermato che tale
interpretazione non risulta in contrasto con la direttiva n. 41,
lettera e), contenuta nell'art. 2 della legge delega 16 febbraio
1987, n. 81 e, quindi, non viola l'invocato art. 76 della
Costituzione, essendo "anzi l'unica compatibile con la salvaguardia
dei principi costituzionali", "in dipendenza del fatto che
nell'ipotesi in esame vengono in considerazione valori e interessi
non diversi da quelli coinvolti nell'ipotesi espressamente
contemplata dall'art. 269, c.p.p." come presupposto per la fissazione
dell'udienza camerale, poiché "la decisione giudiziale, da chiunque
formulata, relativa alla distruzione del materiale documentale
attinente a intercettazioni telefoniche incide in ogni caso sopra un
diritto costituzionale - quello alla riservatezza delle proprie
comunicazioni - che è stato riconosciuto da questa Corte come un
diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e, in
quanto tale, restringibile dall'autorità giudiziaria soltanto nella
misura strettamente necessaria alle esigenze di indagine legate al
compito primario concernente la repressione dei reati" (v. sentt. nn.
63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34 del 1973);
che l'interpretazione denunziata, inoltre, non comporta la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
prospettato dal giudice a quo, dal momento che "l'incisione sulla
sfera privata, tutelata come diritto costituzionale inviolabile, è
un elemento sufficiente a giustificare il diverso trattamento
(processuale) delle ipotesi in cui tale incisione sia avvenuta
rispetto a quelle in cui non sia occorsa, considerato che la
differenziazione del trattamento è strettamente limitata alla
decisione sul predetto elemento";
che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio non adduce
motivazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già esaminate da
questa Corte nella citata decisione n. 463 del 1994;
che, conseguentemente, la questione di legittimità
costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 269, secondo comma, ultima proposizione,
c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte