Ordinanza n. 37/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso
con ordinanza emessa il 2 febbraio 1995 dal Pretore di Roma nel
procedimento di esecuzione nei confronti di Pastinese Pietro,
iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Roma, chiamato a pronunciarsi quale
giudice della esecuzione su una richiesta concordemente rivoltagli
dall'interessato e dal pubblico ministero intesa ad ottenere
l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a
più sentenze di applicazione della pena pronunciate a norma
dell'art. 444 cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli
artt. 101, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in
quanto a parere del rimettente non sarebbe consentito al giudice
della esecuzione alcun tipo di controllo circa l'esistenza dei
presupposti di fatto e di diritto per applicare la disciplina del
reato continuato e circa la congruità della pena concordata dalle
parti;
Considerato che, contrariamente a quanto deduce il rimettente, deve
ritenersi che al giudice della esecuzione spetti senz'altro, non
soltanto il potere-dovere di verificare in concreto la sussistenza di
tutti i presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione della
disciplina del reato continuato, fra i quali anche, attesi i limiti
inerenti alla fase, la mancanza della condizione ostativa espressa
dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., ma anche quello di valutare
la congruità della pena indicata dalle parti ai fini di quanto
previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tenuto conto
della portata generale che assume il principio affermato e il decisum
espresso nella sentenza n. 313 del 1990;
che, pertanto, risultando errata la premessa interpretativa da
cui hanno tratto origine le censure, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 27,
secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore
di Roma con ordinanza del 2 febbraio 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte