Ordinanza n. 37/1998
Altra decisione · depositata il 26/02/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato promosso dal tribunale di Milano, prima sezione
civile, nei confronti della Camera dei deputati, sorto a seguito
della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo 1997, con la
quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse
dall'onorevole Boato nei confronti del dott. Salvini, con ricorso
depositato il 24 settembre 1997 ed iscritto al n. 81 del registro
ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 16 aprile
1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla deliberazione,
adottata il 20 marzo 1997, con la quale la Camera dei deputati ha
approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento
civile, davanti al tribunale di Milano, nei confronti del deputato
Marco Boato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che il giudizio pendente davanti al tribunale di Milano -
promosso nei confronti del deputato Boato dal magistrato dott. Guido
Salvini - verte su talune dichiarazioni ritenute dall'attore
diffamatorie e calunniose rese dal convenuto il 23 febbraio 1990 in
qualità di testimone nel corso del processo a carico di Adriano
Sofri e reiterate in altre occasioni, con le quali si attribuiva al
dott. Salvini di aver interrogato informalmente un detenuto, cercando
di fargli dichiarare che l'onorevole Boato era il mandante
dell'omicidio Calabresi;
che il ricorrente tribunale sostiene che la Camera dei deputati
avrebbe sostanzialmente esorbitato dai limiti di esercizio della
potestà parlamentare prevista dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione, per la ritenuta estraneità della condotta del
parlamentare ai concetti di "opinioni" o di "esercizio delle
funzioni" di cui alla norma costituzionale;
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine
all'ammissibilità del conflitto sotto il profilo della esistenza
della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche
in punto di ammissibilità;
che, in linea preliminare, la forma dell'ordinanza, utilizzata
dal tribunale di Milano, deve ritenersi in sé idonea ad integrare il
ricorso di cui all'art. 37 della legge n. 87 del 1953 per
l'instaurazione del conflitto, come ripetutamente affermato da questa
Corte (ordinanze n. 68 del 1993, n. 339 del 1996, nn. 251, 325, 442,
469 del 1997);
che deve essere riconosciuta la legittimazione del tribunale di
Milano a sollevare conflitto in conformità al principio
costantemente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi
giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena
indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerarsi
legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti nei
conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato (sentenze nn. 129
e 379 del 1996, n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993, nn. 269 e
339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);
che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere
parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare
definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del
1993, n. 129 del 1996, e n. 265 del 1997; ordinanze n. 68 del 1993,
n. 6 e 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);
che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere,
spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare
l'insindacabilità delle opinioni espresse da quest'ultimo a norma
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 443 del
1993, n. 129 del 1996, nn. 265, 375 e 442 del 1997; ordinanze n. 68
del 1993, n. 339 del 1996, nn. 132, 251 e 325 del 1997);
che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e le
"norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto
dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di
Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della
presente ordinanza al tribunale di Milano, ricorrente;
che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte