Ordinanza n. 37/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/02/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con Ordinanza emessa l'8
febbraio 2000 dal tribunale di Terni nel procedimento penale a carico
di P. A. ed altri, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 - 1ª serie
speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il tribunale di Terni, con ordinanza dell'8 febbraio
2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 101 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, secondo
l'interpretazione fornita dal "diritto vivente", non consente al
giudice di primo grado di sollevare conflitto di competenza nel caso
di dissenso dalla decisione con la quale il giudice di appello, in
conseguenza di una ritenuta nullità verificatasi nel giudizio di
primo grado, abbia disposto il rinvio degli atti al primo giudice per
la rinnovazione del giudizio;
che il rimettente premette che la Corte d'appello di Perugia,
con sentenza depositata il 31 marzo 1999, aveva dichiarato la
nullità assoluta di una sentenza emessa dal tribunale di Terni, con
contestuale ordine di restituzione degli atti al primo giudice "per
quanto di competenza", ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc.
pen.: ciò in quanto il giudice di secondo grado aveva ravvisato una
violazione del principio di immutabilità del giudice di cui
all'art. 525 cod. proc. pen., avendo il giudice di primo grado
attribuito efficacia probatoria agli atti di istruzione compiuti fino
al momento in cui, a seguito di sopravvenuta incompatibilità, uno
dei membri del collegio era stato sostituito con altro magistrato;
che, in particolare - secondo quanto riferito nell'ordinanza
di rimessione - la Corte d'appello di Perugia aveva ritenuto
censurabile l'interpretazione, fornita dai primi giudici, in forza
della quale sarebbe possibile la rinnovazione degli atti di
istruttoria dibattimentale, compiuti prima del mutamento della
composizione del collegio, mediante la sola lettura o indicazione
degli stessi, laddove, a parere dell'organo di gravame, si rendeva
necessario che, con un collegio in diversa composizione, il processo
riprendesse il suo itinerario ex novo dal momento della dichiarazione
di apertura del dibattimento e che pertanto tutte le prove fossero
nuovamente espletate ed i testi riesaminati;
che, a parere del giudice a quo, è la decisione della Corte
d'appello a porsi in palese contrasto con le speciali disposizioni
previste dal d.l. 9 giugno 1996 n. 464 e dal d.l. 23 ottobre 1996
n. 533 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996
n. 652 ed inoltre a risultare contraddetta da recenti pronunzie del
giudice di legittimità, che, deliberando anche a sezioni unite,
aveva ritenuto la semplice indicazione o lettura degli atti modalità
sufficienti ai fini della loro rinnovazione, senza necessità di un
nuovo espletamento della prova, con la conseguenza che - sempre ad
avviso del rimettente - la rinnovazione integrale del dibattimento da
parte del tribunale, sancita nella pronunzia di appello, sarebbe
"attività imposta contro la legge e che dilaterebbe in modo
irragionevole i tempi processuali";
che peraltro, secondo le ulteriori argomentazioni del
rimettente, a fronte di tale situazione processuale, risulterebbe
impossibile sollevare conflitto di competenza in forza dell'art. 28,
secondo comma, cod. proc. pen., da parte di esso rimettente e
rispetto alla decisione della Corte d'appello: ciò in quanto - per
una giurisprudenza del Supremo Collegio talmente costante da
prospettarsi quale vero "diritto vivente" - risulta improponibile il
conflitto nel caso in cui il giudice d'appello dichiari, a
conclusione del giudizio di secondo grado, l'esistenza di una
nullità assoluta incorsa nel giudizio di primo grado e rinvii gli
atti al giudice di prime cure per la ripetizione del giudizio,
formandosi, in tal caso, un "giudicato interno" sulla decisione
dell'organo di gravame per l'omessa impugnazione della medesima,
senza possibilità, pertanto, che tale ipotesi possa essere inclusa
nei "casi analoghi" di conflitto, esperibili in applicazione della
norma censurata;
che, tuttavia, proprio tale ricostruzione esegetica del
sistema sarebbe foriera, a parere del giudice a quo, di plurimi vizi
di incostituzionalità: innanzitutto, per violazione dell'art. 101
della Costituzione, in quanto, risultando improponibile il dedotto
conflitto di competenza, la Corte d'appello diverrebbe organo
sovraordinato di tipo gerarchico e non già funzionale, come è per
legge, con violazione del principio dell'esclusiva soggezione alla
legge dei giudici;
che, inoltre, sarebbe compromesso anche l'art. 111, secondo
comma, della Costituzione ed, in particolare, l'espresso principio
della "ragionevole durata" del processo - di immediata applicabilità
per il suo carattere generalissimo, secondo il rimettente - in quanto
l'istituto della regressione processuale costituirebbe fonte di
dilatazione intollerabile dei tempi del processo e di aggravio non
trascurabile dell'organizzazione giudiziaria; per contro,
l'ammissibilità del conflitto, consentendo una decisione in tempi
rapidi attraverso la celere procedura di cui all'art. 28, comma 2, e
32 cod. proc. pen., si tradurrebbe in un sensibile risparmio di tempi
ed energie del processo, altrimenti ingiustamente dispersi, evitando
una duplicazione delle sue fasi che si palesa illegittima e, dunque,
irragionevole.
Considerato che questa Corte, in più occasioni, delibando la
compatibilità con l'art. 101 della Costituzione dell'art. 28, comma
2, cod. proc. pen. nella parte in cui sancisce la prevalenza della
decisione del giudice del dibattimento in caso di contrasto con il
giudice per le indagini preliminari, ha avuto modo di rilevare come
il principio dell'indipendenza dei giudici comporti, nel sistema
processuale, "la previsione di disposizioni preordinate al
coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali mediante
l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti
degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra
autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di
giustizia e [...] di pervenire alla sollecita definizione del
processo" (cfr. ordinanza n. 241 del 1991, nonché ordinanza n. 83
del 1994; sentenza n. 112 del 1994);
che, pertanto, è da escludere, in via generale, che la
vincolatività della statuizione del giudice di grado o fase
superiore, dalla quale scaturisca un effetto regressivo del
procedimento, possa vulnerare l'autonomia e l'indipendenza del
giudice che tale vincolo è chiamato ad osservare;
che, d'altro canto, a ritenere il contrario nel caso di
specie, verrebbe consentito al giudice di primo grado di utilizzare
la procedura di conflitto di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc.
pen. quale improprio strumento di impugnazione di una decisione
dell'organo superiore cui non intende adeguarsi, con effetti
distorsivi del sistema, atteso che la definitività della pronunzia
dell'organo di appello verrebbe fatta dipendere non già
dall'esercizio del diritto di impugnazione delle parti, ma dalla
proposizione o meno di un "reclamo", nella forma del conflitto, da
parte del giudice di grado inferiore;
che, quanto alla pretesa violazione dell'art. 111, secondo
comma, della Costituzione e del principio della durata ragionevole
del processo in esso sancito, va evidenziato come le argomentazioni
del rimettente muovano da una ritenuta funzione acceleratoria dello
strumento processuale del conflitto che presuppone, evidentemente, la
fondatezza nel merito del conflitto stesso; ma poiché la fondatezza
del conflitto è insuscettibile di essere stabilita a priori, la
asserita funzione acceleratoria si risolverebbe nel suo contrario ove
il conflitto fosse respinto, traducendosi tale evenienza in un
allungamento e non già in un risparmio di tempi processuali;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge il marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 101 e 111
della Costituzione dal tribunale di Terni con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 5 febbraio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte