Ordinanza n. 37/2002
Altra decisione · depositata il 26/02/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 102Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del
17 novembre 1999, relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti di Lorenzo
Matassa, promosso dalla Corte di appello di Roma - sezione prima
civile, con ricorso depositato il 25 luglio 2001 ed iscritto al
n. 197 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che avanti alla Corte di appello di Roma pende
procedimento civile per risarcimento danni promosso dal magistrato
Lorenzo Matassa nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, a seguito
delle opinioni espresse nella missiva inviata dal predetto deputato
all'agenzia giornalistica ANSA il 14 ottobre 1995 e da questa diffuse
a vari organi di stampa, sul televideo e tramite Internet;
che la Camera dei deputati, con deliberazione adottata in
Assemblea il 17 novembre 1999, conforme alla proposta della Giunta
per le autorizzazioni a procedere, ha ritenuto l'insindacabilità di
tali espressioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che con ricorso in data 17 aprile 2001 la Corte di appello di
Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla predetta
delibera;
che la Corte di appello premette che l'on. Sgarbi è
appellante avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma che lo ha
condannato al risarcimento dei danni in favore del magistrato Lorenzo
Matassa per le espressioni ritenute diffamatorie contenute nella nota
trasmessa all'agenzia ANSA;
che la Corte ricorrente precisa che la deliberazione
dell'Assemblea è stata presa in relazione a una proposta della
Giunta per le autorizzazioni a procedere facente riferimento a un
procedimento penale, ma investe anche il merito dei fatti di
diffamazione oggetto del procedimento civile all'esame della Corte di
appello, in quanto tali fatti sono gli stessi che formano oggetto del
procedimento penale;
che ad avviso della ricorrente la Camera ha affermato
arbitrariamente l'esistenza del collegamento funzionale tra le
espressioni ritenute diffamatorie dal tribunale e l'attività
parlamentare dello Sgarbi, così esercitando illegittimamente il
potere attribuitole;
che nelle affermazioni dell'on. Sgarbi non sarebbe infatti
ravvisabile "uno stretto nesso funzionale" con il mandato e
l'attività parlamentare, rappresentando esse, invece, "meri
apprezzamenti personali" espressi nella veste di privato cittadino;
che la ricorrente, richiamando la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui la prerogativa dell'insindacabilità non si estende
a tutti i comportamenti del parlamentare, ma solo a quelli che
esprimano opinioni correlate alla funzione, ritiene che il potere
conferito al Parlamento dall'art. 68 della Costituzione sia stato
arbitrariamente esercitato e che la delibera adottata dalla Camera
sia lesiva delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, garantite
dall'art. 102 Cost;
che l'autorità giudiziaria ricorrente chiede
conseguentemente alla Corte costituzionale di accertare e affermare
che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la
insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi e
di annullare la deliberazione in tal senso presa dalla stessa Camera
dei deputati nella seduta del 17 novembre 1999.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata
preliminarmente a decidere, senza contraddittorio, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, in
riferimento ai requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dal primo
comma dello stesso articolo, impregiudicata ogni decisione definitiva
anche sull'ammissibilità;
che la Corte di appello di Roma è legittimata a sollevare il
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali ad essa attribuite in relazione al giudizio civile
pendente per risarcimento dei danni, in conformità al principio,
ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli
organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di
piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad
essere parte nei conflitti di attribuzione (v., da ultimo, ordinanze
n. 312, n. 380, n. 391 e n. 418 del 2001);
che, parimenti, la Camera dei deputati è legittimata ad
essere parte nel presente conflitto, in quanto organo competente a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta in
ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (v., da ultimo, ordinanze n. 312, n. 380, n. 391 e
n. 418 del 2001);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
la Corte di appello di Roma lamenta la lesione della propria sfera di
attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza
dell'esercizio, ritenuto illegittimo per erroneità dei relativi
presupposti, del potere, spettante alla Camera dei deputati, di
dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma,
Cost., delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle
loro funzioni;
che dall'ordinanza possono ricavarsi le "ragioni di
conflitto" e le "norme costituzionali che regolano la materia", come
richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di
appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia
comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Roma
ricorrente e provveda a restituire alla medesima Corte di appello
ricorrente gli atti del procedimento civile in corso;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il
termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte