Ordinanza n. 370/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 248 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n.271 (Norme di attuazione di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 22 dicembre 1989 dal Pretore di Napoli nel
procedimento penale a carico di Montanera Carmine, iscritta al n. 129
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre
1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 248 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui, consentendo nei
procedimenti penali per i quali non sono state espletate alla data
del 24 ottobre 1989 le formalità di apertura del dibattimento
l'operatività dell'istituto dell'applicazione della pena su
richiesta delle parti (imputato e p.m.) inibisce la decisione sulla
domanda proposta dalla parte civile";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo ha sollevato la questione prima
ancora che il pubblico ministero esprimesse il proprio consenso sulla
richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato e,
quindi, prima ancora di essere chiamato a decidere in ordine
all'applicabilità del rito previsto dagli artt. 444 e seguenti del
codice di procedura penale;
che, di conseguenza, la questione, risultando proposta
prematuramente ed in via del tutto eventuale, deve essere dichiarata
inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 79 del 1990, n. 76 del
1990, n. 13 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 248 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), sollevata, in riferimento all'art. 3, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 22 dicembre
1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte