Ordinanza n. 370/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26d.P.R. 915/1982
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 16d.P.R. 915/1982
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R.
10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive C.E.E. n.
75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai
rifiuti tossici e nocivi), in relazione all'art. 16, primo comma,
lettera b, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 13
dicembre 1990 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi -
nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, iscritta al n.
225 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi -
nel procedimento penale a carico di Farinelli Aldina, con ordinanza
del 13 dicembre 1990 (R.O. n. 225 del 1991), ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16,
primo comma, lett. b, del d.P.R. n. 915 del 1982, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione è punito con pena
(arresto da sei mesi a un anno ed ammenda da due a cinque milioni di
lire) più grave di quella prevista (ammenda da lire duecentomila a
cinque milioni o arresto sino a sei mesi) per l'abbandono, lo scarico
o il deposito incontrollato di essi in aree pubbliche o private
soggette a uso pubblico;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che, concludendo per l'infondatezza della questione, ha rilevato la
disomogeneità delle situazioni poste a raffronto;
Considerato che, in realtà, le fattispecie poste a raffronto non
sono omogenee e che comunque spetta al legislatore la valutazione
della pericolosità dei fatti concretanti i reati puniti e la
determinazione, in relazione ad essa, delle pene con cui si puniscono
coloro che li commettono e che tale apprezzamento, siccome
discrezionale e non concretante arbitrio in quanto pienamente
razionale e giustificato, non è sindacabile in questa sede;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 26 in relazione all'art. 16, primo comma,
lett. b, del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (Attuazione delle
direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa
allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.
78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), in riferimento all'art.
3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena - Sezione
distaccata di Carpi - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte