Ordinanza n. 370/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari) promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1994
dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Carrato
Massimo, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Carrato
Massimo, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza
provvista, il Pretore di Brescia con ordinanza del 26 settembre 1994
ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via
incidentale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova
disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) con riferimento
all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede, quale condizione di
improcedibilità (o come causa estintiva) per i reati afferenti agli
assegni, anche la remissione del debito;
che - rileva il Pretore remittente - soltanto il pagamento
dell'assegno e degli accessori determina l'improseguibilità o
improcedibilità dell'azione penale, non anche la rimessione del
debito alla quale non può estendersi in via analogica la medesima
disciplina;
che tale esclusione è però irragionevole ( ex art. 3 Cost.)
atteso che attraverso la remissione (totale o parziale che sia) viene
meno l'interesse del creditore all'adempimento (nell'ipotesi in cui
tale atto intervenga prima che il credito divenga esigibile) ovvero
viene meno il danno conseguente all'inadempimento (nell'ipotesi in
cui la remissione intervenga successivamente);
che tale assimilabilità della remissione del debito al
pagamento comporta che, al fine della improseguibilità o
improcedibilità dell'azione penale per il reato di emissione di
assegno senza provvista, la disciplina non può che essere la stessa.
Considerato che - come questa Corte ha già ritenuto (sent. n. 203
del 1993) e come risulta altresì affermato nella giurisprudenza
della Corte di cassazione - la circolazione degli assegni bancari è
presidiata da tutela penale in ragione della loro funzione di
strumento di pagamento e non già di strumento di credito, sicché il
bene giuridico tutelato è costituito dall'affidamento che la
collettività fa nell'assegno come mezzo solutorio per l'adempimento
delle obbligazioni pecuniarie;
che la successiva remissione del debito può valere semmai solo
a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non elide l'intervenuta
lesione della fede pubblica;
che viceversa l'eccezionale ipotesi di improcedibilità
dell'azione penale, introdotta dagli artt. 8 ed 11 della legge n. 386
del 1990 per perseguire una finalità deflattiva di processi penali
relativi a fatti che non destano particolare allarme sociale, nel
caso di pagamento non solo dell'assegno ma anche degli accessori
(interessi, penale e spese di protesto), conserva comunque - proprio
in ragione di tale complessivo (più oneroso) pagamento - una
funzione disincentivante dell'impiego dell'assegno come strumento di
credito, funzione che invece sarebbe del tutto frustrata se anche la
mera remissione del debito sortisse il medesimo effetto di paralisi
dell'azione penale;
che pertanto è pienamente giustificata la disciplina
differenziata delle due situazioni poste in comparazione, sicché la
censura di costituzionalità allegata dal giudice rimettente si
appalesa manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990, n. 386
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con
l'ordinanza trascritta in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte