Ordinanza n. 370/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/11/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 1-bisd.P.R. 447/1988
citata
- art. 51Codice di procedura penale
- art. 328Codice di procedura penale
- art. 416-bisCodice penale
- art. 73Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 74Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Firenze con ordinanza emessa il 7 giugno 2000, iscritta
al n. 448 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e
101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale,
come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 70 del 1996, nella parte in cui prevede che il giudice del
dibattimento, quando dichiara con sentenza la propria incompetenza
per territorio, ordina la trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il giudice competente, anziché direttamente a
quest'ultimo, anche in relazione ai delitti, per i quali, ai sensi
degli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis cod. proc. pen., le
funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini
preliminari e per l'udienza preliminare sono esercitate
rispettivamente dall'ufficio del pubblico ministero e da un
magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
ha sede il giudice competente;
che il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale il giudice
dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale aveva disposto il
rinvio a giudizio di un imputato per i delitti di cui agli artt. 73 e
74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis del codice penale,
dichiarava la propria incompetenza per territorio e ordinava la
trasmissione degli atti al Tribunale di Grosseto, il quale emetteva
decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7 maggio 1996;
che davanti al Tribunale di Grosseto la difesa eccepiva la
nullità del decreto che dispone il giudizio ritenendo che, in
applicazione della regola sancita dalla sentenza n. 70 del 1996, gli
atti avrebbero dovuto essere trasmessi al pubblico ministero per un
nuovo esercizio dell'azione penale;
che il medesimo tribunale respingeva l'eccezione sul
presupposto che la sentenza indicata non opera nel caso di
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc.
pen., procedendo all'istruttoria dibattimentale ed emettendo sentenza
in data 16 dicembre 1997;
che la Corte di appello di Firenze, in accoglimento
dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero e dalla difesa,
dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio per
"incompetenza funzionale del Tribunale di Grosseto" ritenendo che
l'art. 23, comma 1, cod. proc. pen., come risultante a seguito della
sentenza n. 70 del 1996, debba trovare applicazione anche nel caso in
esame e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale
di Firenze per l'ulteriore corso;
che in data 25 giugno 1999 la Direzione distrettuale
antimafia presso il Tribunale di Firenze formulava una nuova
richiesta di rinvio a giudizio al giudice dell'udienza preliminare
del medesimo Tribunale, che sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. nei termini
sopra indicati;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
sottolinea come nel caso di procedimenti per i delitti indicati
nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la competenza del
giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare
fissata a livello distrettuale, la regressione del procedimento
imposta dalla sentenza n. 70 del 1996 si risolve in sostanza nella
ripetizione di una udienza già validamente svoltasi davanti al
giudice naturale e nella quale le parti hanno potuto liberamente
esercitare i propri diritti;
che pertanto la disciplina censurata sarebbe non solo priva
"di valida ratio costituzionale" ma anche contraria al buon andamento
degli uffici giudiziari;
che inoltre, secondo il giudice a quo, qualunque significato
si attribuisca alla nuova celebrazione dell'udienza - la si intenda,
cioè, come una mera ripetizione della precedente o come svolgimento
ex novo della stessa con attribuzione di pieni poteri al giudice - si
vengono a determinare situazioni tali da ledere l'indipendenza del
giudice, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, con riserva di dedurre;
che in prossimità della camera di consiglio l'Avvocatura ha
depositato memoria con cui ribadisce le richieste già formulate.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione
identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata
non fondata con sentenza n. 104 del 2001, in quanto basata
"sull'erroneo presupposto interpretativo che, anche nei casi in cui
il rinvio a giudizio è disposto da un giudice dell'udienza
preliminare ritualmente investito della competenza, la declaratoria
di incompetenza pronunciata dal giudice del dibattimento debba
comportare, alla stregua della sentenza n. 70 del 1996, la
trasmissione degli atti al pubblico ministero, anziché direttamente
al giudice competente per il giudizio";
che questa Corte ha chiarito come nella sentenza n. 70 del
1996 la regressione del procedimento era imposta dall'esigenza di
porre l'imputato, che a seguito dell'erronea individuazione della
competenza non aveva potuto accedere al giudizio abbreviato davanti
al giudice naturale, in condizioni di esercitare nell'udienza
preliminare le facoltà connesse al proprio diritto di difesa;
che invece "tale esigenza non ricorre evidentemente nei casi,
come quelli dei giudizi a quibus, di procedimenti per i delitti di
cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., attratti alla sede
distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio
del pubblico ministero incaricato delle indagini, sia del giudice
dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328, comma
1-bis, cod. proc. pen.", in quanto in tali procedimenti la competenza
territoriale infradistrettuale acquista rilievo solo nella fase del
dibattimento, mentre nelle fasi delle indagini e dell'udienza
preliminare l'ufficio titolare dell'azione penale è unico per
l'intero distretto e uno solo è il giudice territorialmente
competente a celebrare l'udienza preliminare;
che la Corte ha concluso che "la ratio decidendi della
sentenza n. 70 del 1996 può quindi riferirsi ai procedimenti per i
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia
messa in discussione la stessa competenza distrettuale, cioè
nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza
preliminare di altro distretto";
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo
comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:370 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte