Ordinanza n. 371/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 60legge 56/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 60 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto") e dell'articolo unico della legge
7 febbraio 1979 n. 56 ("Norme per il pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto per la vendita della carne macellata proveniente
dagli allevamenti diretti ed effettuata direttamente dai produttori
agricoli-allevatori"); promossi con n. 4 ordinanze emesse il 30
novembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza,
iscritte rispettivamente ai nn. 222, 223, 224 e 225 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 113- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di quattro giudizi concernenti i ricorsi
proposti dalla Società Cooperativa agricola "La Nostrana" a r.l.
avverso gli avvisi di rettifica dell'Ufficio IVA di Potenza relativi
alle dichiarazioni annuali degli anni 1979/1982, la Commissione
tributaria di primo grado di Potenza ha sollevato, con quattro
ordinanze di identico contenuto, questioni di legittimità
costituzionale;
a) dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e
dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in
riferimento all'art. 45 Cost.;
b) dell'art. 60 dello stesso d.P.R. n. 633/72, in riferimento
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme indicate sub a)
violerebbero l'art. 45 Cost., in quanto, non prevedendo la
concessione alle cooperative di produttori agricoli dell'agevolazione
di usufruire del regime forfettario nella commercializzazione diretta
degli animali macellati, costituirebbero un indubbio ostacolo alla
nascita e allo sviluppo di società cooperative; la norma indicata
sub b) - secondo la quale, se il contribuente propone ricorso contro
l'accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta
deve essere eseguito per un terzo dell'ammontare accertato
dall'ufficio entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
accertamento - violerebbe a sua volta gli artt. 24 e 113 Cost., in
quanto il diritto di difesa non potrebbe essere condizionato da alcun
peso, nonché l'art. 3, in quanto, in presenza di condizioni fiscali
uguali, solo il contribuente con possibilità economiche adeguate
potrebbe impugnare l'accertamento (è richiamata la sentenza n. 21
del 1961 sul solve et repete);
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'inammissibilità o l'infondatezza della prima questione e per la
manifesta infondatezza della seconda;
Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, vanno
riuniti e congiuntamente decisi;
che, quanto alla prima questione, l'art. 34 censurato prevede
uno speciale regime semplificato per le cessioni di determinati
prodotti agricoli e ittici (compresi nella prima parte della Tabella
A allegata al decreto) effettuate da produttori agricoli anche
associati in cooperative e consorzi; mentre l'articolo unico della
legge n. 56 del 1979 contempla una eccezionale disciplina transitoria
non applicabile al caso di specie;
che il giudice a quo chiede alla Corte di estendere lo speciale
regime suindicato all'attività, svolta da cooperativa, di
commercializzazione di carni macellate, prodotti non compresi nella
prima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/72;
che al riguardo va rilevato che non spetta alla Corte, bensì
rientra nella discrezionalità del legislatore valutare quali
attività e non altre possano rivelarsi maggiormente utili ai fini
del promuovimento dell'incremento della cooperazione di cui all'art.
45 Cost.;
che, quindi, la questione appare manifestamente inammissibile;
che la questione concernente l'art. 60 del d.P.R. n. 633/72 è
stata, sotto gli stessi profili, già decisa dalla Corte con
ordinanza n. 176 del 1985 nel senso della manifesta infondatezza,
sulla base della considerazione che la norma censurata non pone
alcuna condizione di procedibilità all'azione giudiziaria, ma
costituisce espressione del principio della normale esecutorietà dei
provvedimenti amministrativi;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1979, n. 56, in
riferimento all'art. 45 Cost.;
b) manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.; questioni entrambe
sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte