Ordinanza n. 371/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 442legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452 del codice
di procedura penale, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1990 dal
Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Kurtuma
Milorad, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Savona con ordinanza del 7 febbraio
1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 101,
secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 452 del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevede che il dissenso del pubblico ministero sulla
richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato preclude al
giudice l'applicazione della "diminuzione premiale" di cui all'art.
442, secondo comma, dello stesso codice;
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo,
donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale, proprio "nella parte in cui non prevede
che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n.183 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice", questione sollevata dal Tribunale di
Savona con ordinanza del 7 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte