Corte costituzionale

Ordinanza n. 371/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/10/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 giugno 1992 dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di

Siniscola, nel procedimento penale a carico di Farris Pasqualina,

iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola,

adito in sede di applicazione della pena su richiesta, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede

che il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena

indicata anche quando accerta, sulla base degli atti, che il fatto è

diverso da come descritto nell'imputazione";

che il giudice remittente ritiene che l'imputazione di lesioni

personali lievissime, contestata all'imputato, risulti incompleta

rispetto a quanto emerge dagli atti, in base ai quali è, a suo

avviso, ravvisabile la ben più grave ipotesi di tentato omicidio;

che ciò nonostante il Pretore osserva di non potersi esimere

dal dare luogo all'applicazione della pena richiesta dalle parti in

quanto la norma impugnata non prevede che egli possa rilevare la

diversità del fatto rispetto alla contestazione;

che proprio la mancata previsione di un potere di controllo

sulla genuinità e sull'esattezza dell'imputazione contrasterebbe:

- con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di

detta disciplina in raffronto all'opposta previsione dettata per il

dibattimento dall'art. 521 del codice di rito, nonché con il potere,

pur sempre concesso al giudice, di esercitare un sindacato di

legittimità sulle richieste delle parti; ed inoltre per

l'ingiustificata disparità di trattamento in conseguenza

dell'opzione per il rito speciale;

- con l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, n. 45,

della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale, riferisce la pena "patteggiata" a quella irrogabile per il

reato effettivamente commesso, e non già per quello formalmente

contestato;

- con l'art. 112 della Costituzione, consentendo di fatto al

pubblico ministero di conseguire una sentenza inappellabile in ordine

ad un fatto diverso da quello commesso, eludendo perciò il principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Considerato che, secondo la sua stessa prospettazione, il Pretore

remittente mostra di ritenere che sulla base degli atti sottoposti al

suo esame sia configurabile il reato di tentato omicidio non

contestato in fatto all'imputato;

che tale situazione implica necessariamente che, ai sensi

dell'art. 21, primo comma, del codice di procedura penale, il Pretore

è tenuto ("in ogni stato e grado del processo") a dichiarare

immediatamente la propria incompetenza per materia in quanto il reato

è attribuito alla cognizione di un giudice di competenza superiore

(cfr. anche la sentenza n. 347 del 1991 di questa Corte);

che, conseguentemente, la norma impugnata non può ricevere

applicazione alcuna nel giudizio a quo e, pertanto, la questione

sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per

difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112

della Costituzione, dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di

Siniscola, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte