Ordinanza n. 371/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/10/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 giugno 1992 dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di
Siniscola, nel procedimento penale a carico di Farris Pasqualina,
iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola,
adito in sede di applicazione della pena su richiesta, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede
che il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata anche quando accerta, sulla base degli atti, che il fatto è
diverso da come descritto nell'imputazione";
che il giudice remittente ritiene che l'imputazione di lesioni
personali lievissime, contestata all'imputato, risulti incompleta
rispetto a quanto emerge dagli atti, in base ai quali è, a suo
avviso, ravvisabile la ben più grave ipotesi di tentato omicidio;
che ciò nonostante il Pretore osserva di non potersi esimere
dal dare luogo all'applicazione della pena richiesta dalle parti in
quanto la norma impugnata non prevede che egli possa rilevare la
diversità del fatto rispetto alla contestazione;
che proprio la mancata previsione di un potere di controllo
sulla genuinità e sull'esattezza dell'imputazione contrasterebbe:
- con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di
detta disciplina in raffronto all'opposta previsione dettata per il
dibattimento dall'art. 521 del codice di rito, nonché con il potere,
pur sempre concesso al giudice, di esercitare un sindacato di
legittimità sulle richieste delle parti; ed inoltre per
l'ingiustificata disparità di trattamento in conseguenza
dell'opzione per il rito speciale;
- con l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, n. 45,
della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale, riferisce la pena "patteggiata" a quella irrogabile per il
reato effettivamente commesso, e non già per quello formalmente
contestato;
- con l'art. 112 della Costituzione, consentendo di fatto al
pubblico ministero di conseguire una sentenza inappellabile in ordine
ad un fatto diverso da quello commesso, eludendo perciò il principio
dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Considerato che, secondo la sua stessa prospettazione, il Pretore
remittente mostra di ritenere che sulla base degli atti sottoposti al
suo esame sia configurabile il reato di tentato omicidio non
contestato in fatto all'imputato;
che tale situazione implica necessariamente che, ai sensi
dell'art. 21, primo comma, del codice di procedura penale, il Pretore
è tenuto ("in ogni stato e grado del processo") a dichiarare
immediatamente la propria incompetenza per materia in quanto il reato
è attribuito alla cognizione di un giudice di competenza superiore
(cfr. anche la sentenza n. 347 del 1991 di questa Corte);
che, conseguentemente, la norma impugnata non può ricevere
applicazione alcuna nel giudizio a quo e, pertanto, la questione
sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per
difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 112
della Costituzione, dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di
Siniscola, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte