Ordinanza n. 371/1999
Altra decisione · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53d.P.R. 237/1964
usata come parametro
citata
- art. 8legge 772/1972
- art. 2legge 191/1975
- art. 3legge 191/1975
- art. 23legge 230/1998
- art. 14d.lgs. 504/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo
comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.237 (Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica),
promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal Tribunale
militare di Roma nel procedimento penale a carico di Massimiliano Del
Vecchio, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Massimiliano Del Vecchio;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per il
reato di rifiuto di assolvere gli obblighi del servizio militare di
leva adducendo motivi di coscienza (art. 8, secondo comma, della
legge 15 dicembre 1972, n. 772), il Tribunale militare di Roma, con
ordinanza emessa il 28 gennaio 1998, ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio
1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella
Marina e nell'Aeronautica), sulla cui base era stata effettuata la
iscrizione nelle liste di leva, la quale costituisce il presupposto
degli obblighi per la cui inosservanza si procedeva penalmente:
difatti l'imputato era stato in precedenza dichiarato inidoneo al
servizio militare con provvedimento successivamente revocato, come
consente la norma denunciata, la quale prevede che le decisioni di
riforma, emesse dai Consigli di leva, sono revocabili per
determinazione del Ministro per la difesa entro il termine di due
anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause
che le motivarono non sussistono o siano cessate;
che, ad avviso del giudice rimettente, la possibilità di
revocare le decisioni di riforma, prevista dalla norma denunciata,
determinerebbe, in violazione del principio costituzionale di
eguaglianza, una disparità di trattamento tra coloro per i quali è
stato adottato analogo provvedimento di riforma, giacché, non
essendo obbligatoria la sottoposizione ad una successiva visita ed
essendo facoltativa la revoca da parte del Ministro per la difesa,
solo alcuni tra i riformati che versino in analoghe condizioni
potrebbero essere successivamente chiamati a prestare servizio;
che, in subordine, la norma è ritenuta dal giudice rimettente in
contrasto, ancora, con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che la revoca delle decisioni di riforma debba
avvenire entro un anno dalla riforma oppure dal primo gennaio
dell'anno in cui il giovane avrebbe dovuto essere chiamato alle armi
se non fosse stato riformato, mentre un termine per essere chiamato
ad assolvere gli obblighi del servizio militare di leva, in modo da
dare certezza al cittadino in ordine ai tempi nei quali possono
sussistere tali obblighi, sarebbe invece previsto dagli artt. 2,
primo comma, e 3, primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191
(Nuove norme per il servizio di leva);
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte
privata, chiedendo che la norma denunciata sia dichiarata
costituzionalmente illegittima.
Considerato che, successivamente alla ordinanza che ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale, sono state emanate nuove
norme in materia di obiezione di coscienza con la legge 8 luglio
1998, n. 230, che, all'art. 23, ha espressamente abrogato la intera
legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella quale era inserita la
disposizione in forza della quale il giudice rimettente procede
penalmente, pur se è stato nuovamente disciplinato il reato di
rifiuto di prestare il servizio militare, la cui cognizione è stata
attribuita alla competenza del giudice ordinario e non più a quella
del giudice militare (art. 14);
che, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è
entrato in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, serie
generale, del 2 febbraio 1998), il quale, nell'ambito di una nuova
disciplina in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al
servizio di leva, ha abrogato (con l'art. 12) le disposizioni della
legge n. 191 del 1975 che il Tribunale ha indicato quale termine di
comparazione nel prospettare la questione di legittimità
costituzionale proposta come subordinata;
che, quindi, è opportuno che il giudice rimettente possa
valutare se, a seguito dei mutamenti intervenuti nella disciplina
della materia, la questione sollevata sia, nel giudizio principale,
tuttora rilevante nei termini in cui essa è stata proposta;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte