Ordinanza n. 372/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 703/1952
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo
comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di
finanza locale) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal
T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti dall'ENEL contro il
Comune di La Spezia iscritta al n. 1155 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'ENEL;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 il Tribunale
amministrativo regionale della Liguria ha sollevato in riferimento agli
artt. 70 e 72 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in
materia di finanza locale), nella parte in cui dispone l'aumento di
quaranta volte della tassa di occupazione del sottosuolo stradale "di
cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre
1931, n. 1175, e successive modificazioni";
che il giudice a quo in particolare rileva: che la disposizione
denunciata fu approvata dal Senato, in Assemblea, senza l'inciso "e
successive modificazioni"; che tale inciso fu invece introdotto dalla
Commissione incaricata del coordinamento da quel ramo del Parlamento;
che il testo così integrato fu poi approvato dalla Camera dei
deputati, la quale però non lo rinviò al Senato per la definitiva
approvazione, e che in tale formulazione la legge fu poi promulgata e
pubblicata; che, in relazione agli aumenti tariffari successivi alla
legge n. 1175 del 1931, all'inciso in questione deve attribuirsi
carattere di modificazione sostanziale, e non solo formale, nel testo
approvato dal Senato, con conseguente violazione del procedimento di
formazione delle leggi, che impone l'approvazione del medesimo testo da
parte di ciascun ramo del Parlamento.
Considerato che la disposizione impugnata è stata già dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 292 del 1984,
limitatamente alle parole "e successive modificazioni", avendo la Corte
ritenuto che tra le due Camere "si verificò convergenza sino
all'aumento minore, sicché l'area della divergenza si riduce
all'aumento maggiore" e che potrebbe dunque farsi salva "dopo
l'eliminazione della parte viziata, la disposizione di cui all'art. 39,
primo comma, della legge n. 703 del 1952, la cui operatività compete
ai giudici di merito di stabilire";
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n.
703 (Disposizioni in materia di finanza locale), sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale della Liguria con ordinanza in data
24 novembre 1983 (reg. ord. n. 1155 del 1984).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte