Ordinanza n. 372/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/11/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 688/1982
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 4legge 787/1981
- art. 1legge 787/1981
citata
- art. 4legge 873/1982
- art. 26legge 87/1953
- art. 2legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 30
settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre
1982, n. 873, in relazione all'art. 4, primo comma, del d.l. 22
dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti), convertito, con
modificazioni, nella l. 26 febbraio 1982, n. 52, promosso con
ordinanza emessa il 3 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di 1°
grado di Novara, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11/1ª serie
speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che l'art. 4 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52,
ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1982 un'addizionale
straordinaria commisurata in ragione dell'8% all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi, statuendo
che per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
il cui periodo d'imposta non coincideva con l'anno solare
l'addizionale doveva essere commisurata alle imposte dovute per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
decreto;
che l'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, ha elevato,
con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data della sua
entrata in vigore, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche al 30%, prevedendo che per detto periodo d'imposta non era
dovuta l'addizionale straordinaria dell'8%, istituita dall'art. 4 del
d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787 summenzionato e che il versamento
provvisorio di tale addizionale, avrebbe potuto essere detratto
dall'imposta sul reddito delle suddette persone giuridiche relativa
al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale
eccedenza;
che nel corso di un procedimento iniziato dalla S.p.A. Mattel la
Commissione tributaria di 1° grado di Novara con ordinanza del 3
luglio 1985 sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del d.-l. n. 688/1982, in relazione all'art. 4, 1° c.,
del d.-l. n. 787/1981, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,
perché, ad avviso della Commissione, la mancata previsione della
detraibilità del versamento provvisorio dell'addizionale per quelle
società, come la ricorrente, con periodo d'imposta in corso alla
data del 1° gennaio del 1982 e chiuso anteriormente al 30 settembre
dello stesso anno e soggette come tali sia all'addizionale, sia alla
nuova IRPEG con aliquota del 30%, introdurrebbe una discriminazione
rispetto ai soggetti IRPEG con esercizio coincidente con l'anno
solare 1982, ai quali era stato invece riconosciuto il diritto alla
detrazione del versamento provvisorio dell'addizionale in sede di
pagamento dell'IRPEG con aliquota maggiorata relativa all'anno 1982;
che la Presidenza del Consiglio, intervenuta, deduceva
l'infondatezza della questione;
Considerato che, in ordine alla denunciata violazione degli artt.
3 e 53 Cost., manca il presupposto indispensabile per la
comparazione, trattandosi di periodi di imposta diversi, che il
legislatore nella sua discrezionalità politico - tributaria
legittimamente può disciplinare con differente regolamentazione;
che, in particolare, per quanto concerne il cit. art. 53, va
osservato che la deduzione in questione costituisce soltanto una
misura di favore nei confronti di quelle società più onerate e
quindi non può incidere ai fini della determinazione della capacità
contributiva;
che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, 2° c., della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
2° c., delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale";
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, in
relazione all'art. 4, 1° c., del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 787,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione
tributaria di I grado di Novara con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 4 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte