Ordinanza n. 372/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo e
terzo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal
Tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di La
Barbera Giovanni ed altri, iscritta al n. 219 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 31
gennaio 1990 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 247, secondo comma,
del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271), "nella parte in cui non
disciplinano, limitandolo entro parametri predeterminati e
controllabili, il potere del P.M. di negare il consenso al rito
abbreviato e nella parte in cui non prevedono il controllo
giurisdizionale sull'esercizio del predetto potere";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 66 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 247, primo,
secondo e terzo comma, del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), proprio
"nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di
dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso, possa applicare all'imputato la riduzione
di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, del codice di
procedura penale del 1988";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 247 del testo delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
66 del 1990 "nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella
parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,
possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442, secondo comma, del codice di procedura penale del
1988", questione sollevata dal Tribunale di Termini Imerese con
ordinanza del 31 gennaio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte