Ordinanza n. 372/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 110Codice penale
- art. 82legge 431/1985
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2,
della legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli
enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi
consorzi) in relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6
dicembre 1991, n. 394, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio
1995 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di
Vellutini Andrea ed altro, iscritta al n. 219 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Vellutini Andrea e Cappucini Claudio, imputati, tra l'altro, del
reato di cui agli artt. 110 del codice penale, 1-sexies della legge 8
agosto 1985, n. 431, in relazione all'art. 82, quinto comma, lettera.
b), f) e g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il Pretore di
Grosseto, con ordinanza emessa in data 13 gennaio 1995, ha sollevato,
in riferimento all'art. 117 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge
Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco
per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi) in
relazione alla legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.
394;
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nel prevedere
che il rilascio del nulla-osta dell'Ente Parco tiene luogo delle
autorizzazioni previste dalla normativa statale per gli interventi
nelle zone sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici, si
porrebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 13 della
legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 - ai sensi
del quale il nulla-osta è funzionale alla emanazione delle
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed
opere all'interno del parco - così determinando la violazione
dell'art. 117 della Costituzione in quanto verrebbe meno la rilevanza
penale di un fatto previsto come reato dalla normativa statale;
che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non si sono
costituite le parti private né ha spiegato intervento la regione
interessata.
Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'ordinanza di rimessione deve essere notificata al Presidente
della Giunta regionale nell'ipotesi in cui sia in questione la legge
di una regione;
che nel caso, pur essendo stata denunziata una norma di legge
regionale, il giudice a quo ha erroneamente notificato l'ordinanza di
rimessione al Presidente del Consiglio dei Ministri invece che al
Presidente della Giunta regionale della regione interessata che non
ha avuto così modo di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte;
che, pertanto, come già affermato (ordinanza n. 202 del 1983),
essendo venuto a mancare un essenziale adempimento della procedura
prevista dal citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della legge
Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco
per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino,
San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), in
relazione alla legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sollevata in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Grosseto
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte