Ordinanza n. 372/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 1948/1934
- art. 11legge 34/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, punto 4
(esattamente par. 1), delle condizioni e tariffe per i trasporti
delle persone, approvate con la legge 4 aprile 1935, n. 34
(esattamente: con il regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo
testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle
ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911),
promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dal giudice di pace di
Genova nel procedimento civile vertente tra Francesco Scidone e le
Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 348 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a;
Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'avvocato Attilio Zimatore per le Ferrovie dello Stato
s.p.a.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal titolare
di un abbonamento ferroviario per ottenere il rimborso di quanto
pagato ed il risarcimento, dalle Ferrovie dello Stato, del danno
subito per il ritardo dei treni, il giudice di pace di Genova, con
ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, punto 4 (esattamente: par. 1), delle
condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con la
legge 4 aprile 1935, n. 34 (esattamente: con il regio d.-l. 11
ottobre 1934, n. 1948, di approvazione del "Nuovo testo delle
condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello
Stato", convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), e successive
modifiche, ove interpretato nel senso che i ritardi non diano diritto
al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche;
che la norma denunciata prevede che il viaggiatore ha diritto al
risarcimento del danno derivatogli dal ritardo del treno soltanto nei
casi e nei limiti previsti dalle condizioni per i trasporti delle
persone, qualunque sia la causa dell'inconveniente che dà luogo alla
domanda di indennizzo;
che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata, ove
interpretata nel senso sopra indicato, possa essere in contrasto con
il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo
ingiustificata la disparità di trattamento rispetto ad analoghe
situazioni disciplinate dal diritto comune, e con il diritto di
difesa (art. 24 Cost.), che sarebbe menomato dalla difficoltà della
prova, dalle possibilità di essere soccombente, anche in presenza di
conclamati inadempimenti delle Ferrovie dello Stato, e dalla
rinuncia, di fronte a tali rischi, ad agire in giudizio;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la società
Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni,
per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, ribadendo le argomentazioni a sostegno di queste
conclusioni in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.
Considerato che il giudice rimettente denuncia l'illegittimità
costituzionale della disciplina limitativa del diritto del
viaggiatore, nel trasporto ferroviario, al risarcimento del danno
derivatogli dal ritardo (art. 11, par. 1, delle condizioni e tariffe
per i trasporti delle persone, approvate con il regio d.-l. 11
ottobre 1934, n. 1948, e successive modifiche), "ove interpretata"
nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno
secondo la disciplina comune del codice civile;
che l'ordinanza di rimessione non effettua la necessaria scelta
interpretativa sulla portata della norma denunciata e prospetta il
dubbio di costituzionalità in modo perplesso, facendo riferimento ad
una ipotesi di interpretazione, senza motivare in ordine ad essa per
farla propria;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte,
sentenza n. 319 del 1994; ordinanze n. 481 del 1994 e n. 337 del
1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, par. 1, delle condizioni e
tariffe per i trasporti delle persone, approvate con il regio d.-l.
11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel
trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito nella
legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modifiche, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace
di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte