Ordinanza n. 372/2000
Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 223d.lgs. 51/1998
- art. 56legge 479/1999
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs.
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 21 e il
18 febbraio ed il 22 marzo 2000 della Corte di Assise di Messina
rispettivamente iscritte ai numeri 161, 169 e 300 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 17 e 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che, con ordinanze di identico contenuto, pronunciate
rispettivamente in data 18 e 21 febbraio e 22 marzo 2000, la Corte di
Assise di Messina ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme
in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come
modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
tale norma - con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla
data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio
abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione
di un reato punibile con l'ergastolo - limita la possibilità
dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato solo prima
dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale;
che, a parere del giudice rimettente, la norma denunziata
risulterebbe discriminatoria, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per tutti quegli imputati i quali, per l'impossibilità
di accedere originariamente al rito in ragione della tipologia del
reato contestato, non avevano avanzato richiesta in tal senso e che
successivamente - una volta caducata normativamente la preclusione di
ordine sostanziale - si vedano comunque negare la possibilità di
usufruire del rito medesimo (e di conseguire, in caso di condanna, la
cospicua riduzione di pena) per la circostanza, assolutamente casuale
ed estrinseca, che il procedimento che li riguarda abbia sopravanzato
la soglia di proponibilità dell'istanza (inizio dell'istruttoria
dibattimentale);
che, inoltre, la norma censurata violerebbe anche l'art. 24
della Costituzione, risultando compromesso il diritto di difesa dalla
circostanza che l'impossibilità di accesso al rito si tradurrebbe in
una indebita limitazione della facoltà dell'imputato di scegliere
che assurgano al rango di prova elementi che non possiedono
originariamente tale valenza.
Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82,
recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia
cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili
innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Assise di
Messina.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte