Ordinanza n. 373/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.P.R. 744/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 583Codice penale
- art. 2d.P.R. 413/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.P.R.
18 dicembre 1981, n. 744 (Concessione di amnistia e di indulto)
promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1982 dal Tribunale di Siena,
nel procedimento penale a carico di Bilenchi Folco, iscritta al n. 668
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 60 del 2 marzo 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che con ordinanza del 9 luglio 1982 il Tribunale di Siena
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, nella parte in cui esclude
l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e
gravissime, commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste
dal primo comma n. 2 o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen.), per
il dubbio che ciò realizzi una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto ad altri reati, anche dolosi, per i quali la legge
prevede pene più gravi e che viceversa rientrano nell'ambito
dell'amnistia.
Ritenuto che analoga questione è stata già esaminata da questa
Corte con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, che ha dichiarato
inammissibile in riferimento all'art. 24 della Costituzione ed
infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di
legittimità costituzionale di una disposizione, identica a quella
impugnata, già contenuta nell'art. 2 lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n.
413, che escludeva da quel provvedimento di amnistia gli stessi reati
esclusi dall'art. 2 d.P.R. n. 744 del 1981, oggetto del presente
giudizio;
che anche la questione qui sollevata è ugualmente inammissibile in
relazione all'art. 24 della Costituzione per assoluto difetto di
motivazione della censura ed infondata in relazione all'art. 3 della
Costituzione in quanto lo stesso principio affermato dalla Corte nella
sentenza citata trova piena applicazione anche nei riguardi della norma
impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 d.P.R. 18 dicembre 1981 n. 744, sollevata in
relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione con
l'ordinanza del Tribunale di Siena n. 668/1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte